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Di Cintio (DCF Legal): Tifosi da tutelare sul tema dei rimborsi dei biglietti

Sull’emergenza Coronavirus e la sua incidenza nell’ambito sportivo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM relativo al decreto legge contenente le misure attuative del provvedimento, prevedendo all’art. 1 che “in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio” (individuati quali zona rossa) – ha spiegato in questo intervento su Sporteconomy, l’avvocato Cesare Di Cintio (co-fondatore e titolare della DCF Legal, con sedi a Bergamo e Roma – specializzata in diritto sportivo) – nella foto in primo piano

Come noto alcune delle società interessate allo “stop ai tifosi”, hanno reso noto le decisioni in materia di rimborso dei titoli già acquistati: l’Inter ha previsto il rimborso dei biglietti per il match contro il Ludogorest in Europa League e il Milan ha comunicato di aver predisposto una procedura di rimborso per la partita di campionato.

Diverso è il caso ad esempio di Juventus, Atalanta, Brescia, Genoa ed altre società che non sembrano aver previsto alcun rimborso in virtù di quanto stabilito dalle proprie condizioni generali di vendita che non riconoscerebbero tale diritto agli acquirenti in nessun caso.

Quali le prescrizioni previste nei confronti dei tifosi già titolari di abbonamenti e/o biglietti acquistati per le partite che si disputeranno a porte chiuse?

I biglietti acquistati, cd “titoli di accesso”, generalmente riconducibili ad un contratto, rappresentano il legame tra l’impegno dell’organizzatore a realizzare l’evento e la legittimazione di uno spettatore a parteciparvi.

Il rapporto negoziale che quindi si viene a creare tra organizzatore e spettatore è generalmente regolato dalle condizioni generali di vendita che rappresentano un insieme di clausole che sebbene non contenute nel documento (quale il titolo di accesso) fanno comunque parte del negozio giuridico. Ai sensi della normativa civilistica – art. 1341 c.c. – “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

In conformità a quanto previsto infatti ogni club sul proprio sito istituzionale prevede un’apposita sezione all’interno della quale sono facilmente consultabili le condizioni generali di vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso per le singole gare previste per la stagione sportiva in corso.

Queste rappresentano in generale le linee guida fondamentali per comprendere se sussiste o meno un diritto dello spettatore a ricevere il rimborso del titolo di accesso nel caso di annullamento dell’evento/ gara disputata a porte chiusee/modifica dell’orario o del giorno della gara e cosi via.

La scelta effettuata da alcuni club di non rimborsare il biglietto è stata infatti ancorata proprio sulla base di quanto disposto dalle proprie condizioni di vendita (ad esempio la Juventus all’art. 6 pone a carico esclusivo del cliente l’eventuale impossibilità di assistere alla partita per causa di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità della società. Si tratta di prescrizioni di cui il cliente ne prende atto al momento dell’acquisto accettandole senza limitazioni, che in ogni caso non potranno essere imputate al club e quindi non comporteranno in nessun caso il diritto al rimborso del biglietto e/o la riduzione del corrispettivo).

Legittime o no tali clausole sono in grado di sollevare molti dubbi circa l’eventuale portata vessatoria delle stesse considerato che sembrerebbero determinare un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto aggravando la posizione dello spettatore ed agevolando quella dell’organizzatore.

Senza dimenticare che non molto tempo fa nei confronti di alcuni club l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio proprio in materia di vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di vendita.

Si tratta certamente di situazioni che coinvolgono anzitutto la materia del diritto dei consumatori la cui disciplina è contenuta all’interno del Codice del Consumo. In caso di accertata violazione dei diritti i soggetti interessati potrebbero quindi ricorrere alle autorità garanti per richiedere tutele soprattutto considerato il caso di emergenza che attualmente sta coinvolgendo l’Italia.

 

 

 

 

 

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