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LE RIFLESSIONI DEL TONUCCI SPORT LAW TEAM SUL “CASO” Super Lega

Chiunque abbia giocato a calcio da bambino ha subito o pronunciato la frase “il pallone è mio e decido io!”.

L’iniziativa della “Superlega”* di cui molto si parla e si scrive in questi giorni parrebbe sostanzialmente “figlia” dello stesso assunto anche se gli interessi in gioco, quanto gli effetti (potenzialmente devastanti) che tale iniziativa avrebbe potuto provocare, non sono certamente paragonabili alle vicende dell’infanzia.

La nuova competizione – di fatto un torneo “chiuso” organizzato dai 15 club più importanti al mondo ai quali si sarebbero aggiunti ogni anno altri 5 club – avrebbe garantito ai soci fondatori una immediata iniezione di liquidità (3,5 miliardi di euro), che avrebbe permesso loro di attenuare gli effetti negativi registrati nei rispettivi bilanci in conseguenza del diffondersi della pandemia.

L’apparizione di questo nuova competizione avrebbe avuto un impatto significante sulle competizioni internazionali organizzate dalla UEFA  e sui vari campionati nazionali, acuendo ancor di più il divario ad oggi esistente tra i club, andando contro quelli che sono i principi dello sport in generale, da sempre identificato come un sistema di aggregazione e non di divisione.

Ciò ha comportato un’immediata levata di scudi non solo da parte dei tifosi e delle istituzioni del mondo del calcio che per primi hanno fatto sentire la propria voce, ma anche dai Governi nazionali e dai rappresentati dall’Unione Europea. Tutti hanno preso posizione contro il progetto e minacciato misure ritorsive nei confronti del club ribelli.

Il primo quesito che ci si è posti nel leggere il comunicato stampa che annunciava la Superlega è stato: ma è legittimo tutto ciò? Possono i Club costituire una Superlega con tali caratteristiche e possono le istituzioni intervenire per sanzionarne i partecipanti?

Il rapporto tra ordinamento sportivo e disciplina di tutela della concorrenza è dibattuto da anni; in sintesi, e sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, si è affermato il principio secondo cui l’organizzazione delle competizioni sportive (e di conseguenza la partecipazione da parte degli atleti anche professionisti) non è sottratta alla disciplina di tutela della concorrenza, al pari di altre attività “commerciali” svolte dalle confederazioni (es. UEFA) federazioni (es. FIGC) o leghe professionistiche (es. Lega Calcio). Cionondimeno, nell’applicazione della disciplina della concorrenza al settore sportivo occorre tener conto delle specificità dello sport in generale nonché della sua funzione sociale ed educativa.

E proprio dalla specificità dello sport, o meglio ancora delle specificità del calcio, non può prescindersi nel valutare gli effetti distorsivi per la concorrenza che l’eventuale implementazione della Superlega avrebbe. Suggestivo quanto affermò già nel 2007 l’AGCM nella propria indagine conoscitiva sul calcio professionistico: “La principale specificità del settore in esame nei suoi rapporti con le regole di concorrenza attiene alla necessarietà di un certo grado di interdipendenza e solidarietà tra concorrenti che lo caratterizza. […] a differenza di quanto accade in altri settori economici, i soggetti che operano nel campo dello sport non perseguono l’obiettivo di eliminare i propri concorrenti” ma, al contrario, di salvaguardare (anche) capacità sportive e solidità economica degli stessi.

Tali peculiarità hanno consentito alle Autorità antitrust di giustificare (e quindi ritenere legittime) restrizioni della concorrenza nel mondo dello sport. In questo senso, un buon esempio, è la disciplina sulla vendita congiunta (c.d. centralizzata) dei diritti audiovisivi sportivi. Tali diritti appartengono alle singole società sportive e la loro vendita congiunta costituirebbe un cartello, di per sé (in astratto) illegittimo. Ma illegittimo non è. Chi gestisce tale sistema di commercializzazione (in Italia, le leghe professionistiche) è tenuto, infatti:

  • ad assicurare, mediante procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, la concorrenza tra emittenti televisive, impedendo che un solo broadcaster acquisisca in esclusiva tutti i diritti, consentendo altresì l’accesso al mercato a nuovi operatori e ai consumatori di beneficiare di un’offerta plurale; nonché,
  • ripartire, tra i partecipanti alla competizione in questione, le risorse economiche derivanti dalla commercializzazione mutualisticamente (e dunque anche a vantaggio dei club minori).

In base al poco che è dato sapere, una Superlega, costituita solo dai club europei più forti finanziariamente e con il miglior track record sportivo, non avrebbe avuto granché in comune con “interdipendenza e solidarietà” proprie del mondo sportivo. Al contrario, l’implementazione della Superlega avrebbe avuto l’effetto se non di eliminare, di indebolire irrimediabilmente escludendole a priori, tutte le altre società sportive non partecipanti a quella competizione e, quindi, si sarebbe posta ab origine in contrasto con tutti quegli elementi in base ai quali sarebbe stato possibile invocare il sostegno (o soccorso) della disciplina di tutela della concorrenza.

Difatti, alla Superlega avrebbero partecipato solo determinati club e solo quegli stessi club avrebbero scelto chi eventualmente invitare; arbitrio, esclusione, convenienza economica, in luogo di merito sportivo. I club partecipanti, in sostanza i migliori attualmente sulla piazza, si sarebbero spartiti le risorse di un’iniziativa esclusivamente commerciale a proprio esclusivo beneficio, a danno di tutti gli altri player e, in ultima analisi, dei consumatori che, probabilmente già nel medio periodo, avrebbero avuto da una parte la Superlega e dall’altra campionati nazionali svuotati di significato.

In un articolo di dottrina, un autore americano provocatoriamente afferma che in sintesi esistono due violazioni della concorrenza “single-actor bullying [l’abuso di posizione dominante, N.d.R.] and multi-actor ganging up [il cartello, N.d.R.]”; ecco, il “il pallone è nostro e decidiamo noi” o “il pallone è mio e decido io”. La Superlega, in base ciò che allo stato è dato sapere sulla stessa, avrebbe potuto facilmente costituire entrambi e, forse, al rapido epilogo di questa iniziativa ha contribuito il buon senso: “il pallone è nostro, ma non decidiamo noi”.

Altra domanda che si saranno posti in molti è stata: che conseguenze potrebbe avere l’applicazione delle sanzioni minacciate dalla UEFA e dalle Federazioni nazionali nei confronti dei club “ribelli”?

In primis, l’esclusione dei Club partecipanti dalle competizioni UEFA avrebbe avuto un impatto notevole sul valore dei diritti audiovisivi delle competizioni UEFA, i quali – si ricorda – sono già stati assegnati per il triennio 2021-2024. La svalutazione dei diritti TV avrebbe con ogni probabilità portato gli assegnatari dei relativi pacchetti a rinegoziare se non risolvere gli accordi in essere, con la quasi certa instaurazione di contenziosi.

Medesime conseguenze vi sarebbero state a livello nazionale in relazione ai diritti audiovisivi inerenti alle competizioni nazionali, recentemente assegnati per il triennio 2021-2024 a DAZN e TIM.

L’esclusione da una o più competizioni avrebbe poi inevitabilmente potuto avere ripercussioni anche su contratti di sponsorizzazione sottoscritti con i Club partecipanti alla Superlega. L’investimento dello sponsor è infatti visceralmente legato alla visibilità che la partnership con il Club gli conferisce; visibilità che – ovviamente – dipende dalla presenza della relativa squadra nelle principali competizioni nazionali ed internazionali, dal raggiungimento di taluni risultati sportivi, ma anche dal gradimento dei tifosi.

Il tema acquisisce ancora maggior rilevanza se si pensa all’impatto che una scelta così impopolare potrebbe avere sull’immagine dei Club partecipanti e, di riflesso, sui propri rapporti commerciali. Com’è noto, i contratti di sponsorizzazione si contraddistinguono per la natura intuitu personae, ove l’immagine dello sponsorizzato e i valori che esprime impattano l’efficacia stessa del contratto ed il perdurare del rapporto sottostante. È pratica comune includere cc.dd. clausole morali negli accordi di sponsorizzazione, ossia clausole ai sensi delle quali una delle parti può recedere da, o risolvere, il contratto ove le dichiarazioni o azioni dell’altra parte siano ritenute tali da pregiudicare la propria immagine. Ebbene il danno all’immagine (anche potenziale) causato dall’adesione del Club alla Superlega avrebbe potuto costituire un ulteriore argomentato avanzato dagli Sponsor per giustificare un’uscita anticipata dai contratti con i Club partecipanti alla nuova lega europea.

Ci si consenta poi di sottolineare che se i promotori della Superlega, tra cui il principale finanziatore della Competizione, hanno evidenziato che gli economics dalla nuova competizione prevedevano il versamento di contributi di solidarietà a crescere a favore dell’intero sistema calcio, la nuova proposta è comunque rapidamente apparsa al pubblico come un “club per pochi eletti” contraddistinta da un’avidità poco compatibile con i valori del calcio, a maggior ragione in un periodo storico come quello che stiamo vivendo.

 

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