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L’ANTITRUST MULTA SKY E DAZN

(di Andrea Ranaldo) – La scure dell’Antitrust italiano si abbatte su Sky e DAZN. In entrambi i casi l’accusa è di “pubblicità ingannevole”, anche se con modalità e sanzioni molto diverse: 7 milioni di euro per il colosso di Rupert Murdoch, 500 mila euro per la neo-arrivata TV in streaming. Scopriamo nel dettaglio le motivazioni.

SKY CALCIO

Secondo l’Antitrust, gli spot televisivi per la stagione 2018/2019 lasciavano intendere ai potenziali nuovi clienti che il pacchetto Calcio fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di Serie A, quando invece l’offerta, complice l’entrata in vigore della Legge Melandri, riguardava esclusivamente 7 partite su 10 per ciascuna giornata.

L’Autorità contesta a Sky anche la politica aggressiva nei confronti dei clienti già abbonati, i quali si sono trovati di fronte a una scelta svantaggiosa a priori: rinnovare il servizio allo stesso prezzo, nonostante l’offerta sia stata ridotta del 30%, oppure procedere con il recesso dal contratto a titolo oneroso, con il pagamento di penali variabili a seconda delle promozioni connesse al momento della sottoscrizione.

Immediata la replica dell’azienda, che annuncia ricorso: “Con riferimento al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il quale è stato contestato a Sky di non aver fornito informazioni chiare e immediate sul contenuto del Pacchetto Sky Calcio 2018-19 e di avere esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei clienti abbonati, Sky– si legge in una nota – ritiene infondata tale decisione sotto molteplici profili e si appresta a ricorrere nelle sedi competenti per far valere le proprie ragioni”.

Sky ha inoltre sottolineato che, se da una parte è vero che l’offerta è stata ridotta del 30%, è altrettanto vero che al consumatore non sono stati “messi in conto” né i maggiori costi sostenuti per l’acquisizione dei diritti del campionato di serie A, né l’introduzione di nuovi eventi calcistici precedentemente esclusi dal pacchetto Calcio.

 DAZN

Considerata meno grave la posizione di DAZN, che dopo un inizio balbettante sembra avere finalmente trovato una maggiore stabilità. Proprio le problematiche tecniche sono la prima ragione della multa: nel corso della promozione, l’azienda enfatizzava la possibilità di usufruire del servizio “Quando vuoi, dove vuoi”, senza fare riferimento ai requisiti di linea internet necessari per sostenere una fluida trasmissione in streaming.

Secondariamente, l’Antitrust ha punito il messaggio pubblicitario “Non c’è contratto, potrai disdire ogni mese”, che prospettava per il consumatore la possibilità di testare il servizio per un mese di prova gratuito senza siglare alcun abbonamento; in realtà, la registrazione imponeva, in caso di insoddisfazione, la disdetta attraverso un formulario online, a dimostrazione che la registrazione al sito equivaleva alla sottoscrizione di un contratto.

L’azienda ha tenuto a precisare che il claim “Quando vuoi, dove vuoi” era volutamente iperbolico, e sottolineava la possibilità di usufruire del servizio su dispositivo mobile; per quanto concerne il contratto, invece, DAZN ha riconosciuto la non correttezza formale del lancio pubblicitario, ma ha anche fatto notare che il verbo “disdire”, presente nello spot, lasciava intendere la presenza di un contratto, seppur molto facile da sciogliere. A differenza di Sky, DAZN ha accettato la decisione “nel pieno rispetto dell’Autorità”.

 

 

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