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Inibito per 14 mesi l’ex campione di ciclismo Moreno Argentin. Lo ha deciso il Tribunale Federale della FCI

Ben 14 mesi di inibizione per Moreno Argentin, indimenticato campione del Mondo e 4 volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi. Ad annunciare la decisione del Tribunale Federale (pubblicata sul sito della FCI lo scorso 28 marzo) lo stesso ex iridato, organizzatore della Adriatica Ionica Race (AIR), che, lo scorso 21 settembre, alla fine non fu “approvata” dalla Lega Ciclismo Professionistico.  A questa sanzione sportiva, in vigore dal 27 marzo 2024 al 27 maggio 2025 (per un totale di 14 mesi), si aggiunge anche  un’ammenda di 2.000 euro ad Argentin e 500 euro alla ASD Sportunion, la società organizzatrice del campione veneto. Di seguito alcuni elementi centrali di questo procedimento.

1a sezione – Procedimento Rg 3/24 -Tribunale Federale (FCI)

Il Tribunale Federale I Sezione in composizione Collegiale nella persona dei Sigg.ri:

– Avv. Salvatore Minardi – Presidente

– Avv. Patrich Rabaini – Giudice relatore

– Avv. Stefano Gianfaldoni – Giudice

con l’assistenza del segretario Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

Nel procedimento iscritto al N° 3/24 R.G. Trib. a carico del tesserato Argentin Moreno, chiamato a rispondere della seguente violazione disciplinare:

“Perché in violazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, lett. a), b) e c), del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, e segnatamente dell’obbligo di tutti i tesserati della Federazione di osservare le norme federali, nonché di rispettare i doveri di lealtà e correttezza anche morale, nonché in violazione del divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone o organismi operanti in ambito federale e di ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione e la credibilità delle istituzioni federali nel loro complesso:

  1. a) in occasione della conferenza stampa avente ad oggetto “presentazione dossier AIR 2023 — 05 ottobre 2023”, nella quale egli intendeva ricostruire le vicende che avevano condotto alla cancellazione della manifestazione sportiva Adriatica Ionica Race 2023 organizzata dalla A.S.D. SPORTUN1ON di cui egli è Presidente e Legale Rappresentante, con l’intento di dimostrare la strumentalità e pretestuosità delle ragioni che avevano giustificato il provvedimento, esprimeva ripetutamente — con modalità esorbitanti dal corretto esercizio del diritto di critica – giudizi e rilievi lesivi dell’onore, del prestigio e del decnoro del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, nonché del Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico, Avv. Cesare Di Cintio, del Dott. Marcel Vulpis, Responsabile Relazioni Esterne Lega del Ciclismo Professionistico e dell’Avv. Mauro Sferrazza Subcommissario Lega del Ciclismo Professionistico. In particolare, tra le altre:

a.2) nel riferire di un presunto incontro intervenuto a L’Aquila tra il Commissario Straordinario della Lega del Ciclismo Professionistico, il Dott. Marcel Vulpis e la locale Prefettura, a suo dire, indicativo della volontà di impedire lo svolgimento della manifestazione, e nel riportare le conseguenze derivate dalla cancellazione della medesima manifestazione in pregiudizio degli organizzatori, delle regioni, degli albergatori etc. delle zone che sarebbero state interessate dalla gara, affermava: “E loro il giorno prima, senza comunicare a noi nulla, avevano già deciso di chiudere la corsa. Ma forse qualche mese prima, perché tutte le tracce che sono uscite … c’è un disegno, come si può dire, malavitoso possiamo dire, messo in atto …”“lo mi sento di chiedere scusa a queste persone, ma lo chiedo come Moreno Argentin e mi auguro che la Federazione e la Lega possano chiedere scusa di questo scempio. E’ una cosa inaudita (…) Il minimo è chiedere le dimissioni di queste persone, ma non solo del Commissario Straordinario, anche di Cordiano Dagnoni, che è il vero fautore di questo progetto, di questo scempio” e ancora “Questi sono degli scappati di casa, spero che prima o dopo scappino via perché il ciclismo non ha bisogno di queste persone”;

a.3 nel sostenere che nei confronti degli associati alla Lega del Ciclismo Professionistico venivano adottati provvedimenti diversi, a seconda dell’atteggiamento critico rispetto all’operato degli organi della stessa o dell’atteggiamento passivo rispetto a tale operato, affermava riferendosi alla persona del Commissario Straordinario e, indirettamente, al Dott. Vulpis e all’Avv. Sferrazza: “questa è l’omertà del nostro sistema, funziona così. (…) lo dico: visto che ti sei proclamato il giustiziere e quello che fa rispettare te regole, perché non usi la stessa maniera per tutti, no? Invece questi usano il regolamento a uso e consumo loro per colpire chi alza la voce o cii ti fa capire che sei una persona inadeguata in questo ruolo perchè se non mi porti risultati vuol dire che non sei adeguato in quel ruolo là”.

b.3) nel pubblicare ulteriori commenti in risposta a quelli di altri utenti, utilizzava nei confronti, tra l’altro, del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, le espressioni: “Banditi” e “banda bassotti della provincia di Treviso”.

Affermazioni ed espressioni tutte, riportate ai punti a) e b) dell’incolpazione, caratterizzate da particolare gravità, considerata l’elevata diffusione sia del video della conferenza stampa, sia l’ampia portata lesiva di commenti pubblicati su Facebook, letti e commentati anche da ulteriori utenti; riferite, inoltre, a circostanze specifiche e non provate nella loro veridicità, caratterizzate da un attitudine lesiva non solo delle singole persone destinatarie delle espressioni ma anche delle istituzioni  federali nel loro complesso.

All’udienza Collegiale del 26 marzo 2024, ritualmente convocata, sono presenti:

– per l’Ufficio della Procura Federale, il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario FCI);

– il deferito Sig. Argentin Moreno personalmente, difeso in proprio.

IN FATTO

Preliminarmente il Tribunale dà atto di aver appreso il 26 marzo 2024 che con comunicazione mail pervenuta alla segreteria del Tribunale Federale il 25 marzo 2024, gli Avv.ti Fiorenzo e Alberto Alessi comunicavano la rinuncia al mandato difensivo a suo tempo conferito loro dal Sig. Moreno Argentin.

Preso atto dell’intervenuta dismissione del mandato, il Presidente del Collegio ha chiesto al Sig. Argentin se intendesse procedere nel giudizio incardinato anche in assenza della prevista ma facoltativa difesa tecnica con nuovo difensore e se la rinuncia al mandato gli avesse arrecato nocumento o avesse pregiudicato la sua difesa.

Il Sig. Argentin, dal canto suo, confermava di voler procedere alla trattazione e definizione del procedimento, di volersi difendere da solo e di non aver subito alcun pregiudizio dalla revoca del mandato.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, dava la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva.

A seguire, per l’U.P.F. il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi procedeva all’illustrazione dell’atto di deferimento precisando le motivazioni poste a fondamento dello stesso ed illustrando l’esito degli atti di indagine.

Più in particolare, il Procuratore Federale si soffermava sull’analisi degli elementi in forza dei quali ritenere provata la responsabilità del deferito Sig. Argentin Moreno.

Il Procuratore Federale concludeva chiedendo che al deferito Sig. Argentin Moreno venisse irrogata la sanzione dell’inibizione per anni 2 e € 5.000,00 di ammenda e per la  società Sportunion la sanzione di € 2.000,00 di ammenda.

Il Presidente dava la parola al Sig. Moreno Argentin il quale esponeva le proprie difese e dopo un lungo excursus sulle vicende legate alla Adriatica Ionica Race 2023, chiedeva di produrre documentazione – senza allegati – che il Tribunale acquisiva agli atti del procedimento; inoltre, confermava le affermazioni oggetto della contestazione da parte della P.F., ribadendole testualmente davanti al Tribunale e concludeva dichiarando di ritenere ingiusta la richiesta di sanzione avanzata dalla Procura Federale in quanto già danneggiato dalle vicende illustrate.

Il Tribunale Federale I Sezione

Riunto in Camera di Consiglio ha emesso la pronuncia che segue.

La presente vicenda merita talune precisazioni indispensabili per delineare in maniera chiara l’oggetto del giudizio devoluto a questo Tribunale Federale.

L’oggetto del presente giudizio attiene unicamente alle affermazioni offensive profferite dal Sig. Moreno Argentin nel corso della conferenza stampa (Presentazione dossier AIR 2023) tenutasi a Roma il 5 ottobre 2023.

In tal senso, la Procura Federale nel proprio capo di incolpazione ha delineato l’oggetto del giudizio indicando in maniera specifica le affermazioni offensive di cui si è reso responsabile il Sig. Argentin e per le quali è stato deferito al Tribunale. In altre parole, è il capo di incolpazione a delineare in maniera chiara e precisa il thema decidendum sul quale il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi. Esulano, pertanto, dalla presente decisione tutti i fatti antecedenti e successivi legati alle vicende che hanno visto protagonista la gara denominata Adriatica Ionica Race 2023.

*********

Cosi individuato l’oggetto del presente procedimento vanno esaminate le questioni attinenti le richieste avanzate in udienza, in via preliminare, del Sig. Moreno Argentin.

La prima attiene alla sospensione del presente procedimento in attesa che si definisca il procedimento penale a carco del medesimo Sig. Argentin, del quale lo stesso riferisce di avere avuto conoscenza circa 15 giorni addietro e che sarebbe riferito ad una querela presentata nei suoi confronti dal Presidente della FCI.

In proposito, al di là del fatto che al Collegio non è noto quale sia l’oggetto di tale procedimento penale riferito dall’Argentin, questo Tribunale ha già avuto modo di dare conto della perfetta autonomia del giudizio sportivo rispetto a quello ordinario.

Infatti, come evidenziato in altre decisioni di questo Tribunale, la Giustizia Sportiva e l’Ordinamento Giuridico Sportivo hanno una loro struttura ben definita, un loro ambito di applicazione, loro principi imprescindibili e, soprattutto, piena autonomia dall’ordinamento giuridico statale. In altre parole, gli Statuti e i regolamenti federali (tra cui Regolamento di Giustizia Federale della FCI approvato con deliberazione del C.O.N.I. n° 127 del 26/3/2019) sono volti ad assicurare il rispetto dei principi dell’Ordinamento Giuridico Sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell’Ordinamento Sportivo Internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

In aggiunta agli Statuti Federali e ai Regolamenti di Giustizia Federale, va data applicazione anche al Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. deliberato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2012.

Dunque, non esiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio ordinario – sia civile che penale – e il giudizio sportivo anche in ragione delle diverse finalità che distinguono i due differenti ordinamenti.

La richiesta di sospensione del presente procedimento, dunque, deve essere respinta.

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La seconda questione attiene alla lettera datata 25 marzo 2024 – pervenuta al Tribunale in pari data – a firma del Sig. Argentin. Nella corposa missiva il Sig. Argentin illustra al Tribunale fatti che non sono oggetto del presente procedimento, bensì sono riferiti ad altro procedimento già esaminato e valutato dalla Procura Federale e archiviato con parere conforme del Procuratore Generale dello Sport.

Il Sig. Argentin, nella citata missiva, conclude chiedendo “al Tribunale federale di rimandare alla Procura il fascicolo perché questa possa fare indagini mirate e approfondite verificando i comportamenti di LCP e FCI evidenziati da Sportunion”.

Trattandosi di procedimento archiviato, è evidente che questo Tribunale non sia stato in alcun modo investito della relativa questione e, dunque, esula dalle proprie competenze la possibilità di dare seguito alla richiesta avanzata. E’ noto, infatti, che i poteri istruttori attribuiti al Tribunale attengono solo ai giudizi e ai procedimenti dei quali il Tribunale stesso è stato direttamente investito e che sono stati sottoposti al suo giudizio.

La richiesta deve, dunque, essere respinta.

Quanto al merito della vicenda

Il presente procedimento non ha in alcun modo per oggetto un illecito sportivo strictu sensu inteso, bensì una serie di affermazioni gravemente offensive dell’onore e del decoro degli Organi Federali, dei quali si è reso responsabile il Sig. Moreno Argentin nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roma il 5 ottobre 2023, quale tesserato e Dirigente Sportivo.

In altre parole, in questa sede non è in discussione il prestigio della carriera sportiva del Sig. Argentin, ma un comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal medesimo nel corso della citata conferenza stampa.

Fatte queste premesse, ritiene il Tribunale che all’esito dell’istruttoria, dall’esame del complessivo compendio probatorio ritualmente acquisto e dichiarato utilizzabile ai fini del decidere e dalle dichiarazioni rese in udienza dal deferito, la vicenda portata al giudizio di questo Tribunale sia ampiamente provata.

Il 5 ottobre 2023, nel corso della presentazione del dossier AIR 2023, il Sig. Argentin ha rilasciato dichiarazioni, meglio specificate nel capo di incolpazione e riportate in epigrafe, dal contenuto gravemente offensive e lesive dell’onore e del decoro degli organi federali.

L’intero video della conferenza stampa è stato acquisito dalla Procura Federale che dopo averne trascritto integralmente il contenuto, lo ha riversato nel fascicolo del dibattimento e, dunque, nella disponibilità del Tribunale.

Dall’esame non solo delle trascrizioni, ma soprattutto dell’intero video della conferenza stampa – ancora oggi accessibile a tutti – è possibile valutare il disvalore delle affermazioni rilasciate dal Sig. Argentin il quale, pur invitato dal suo difensore a moderare i toni, ha scelto di perseverare nella propria condotta.

Più in particolare, nel corso della conferenza stampa – con plurime condotte – il sig. Moreno Argentin rilasciava dichiarazioni che ictu oculi si palesano quali gravemente lesive dell’onore e del decoro degli Organi Federali. In particolare, affermava che:

  • c’è un disegno, come si può dire, malavitoso possiamo dire, messo in atto …”“lo mi sento di chiedere scusa a queste persone, ma lo chiedo come Moreno Argentin e mi auguro che la Federazione e la Lega possano chiedere scusa di questo scempio. E’ una cosa inaudita (…) Il minimo è chiedere le dimissioni di queste persone, ma non solo del Commissario Straordinario, anche di Cordiano Dagnoni, che è il vero fautore di questo progetto, di questo scempio;
  • Invece questi usano il regolamento a uso e consumo loro per colpire chi alza la voce o cii ti fa capire che sei una persona inadeguata in questo ruolo perchè se non mi porti risultati vuol dire che non sei adeguato in quel ruolo là;
  • “llario non ti fa onore fotografarti con questo personaggio (riferendosi al Presidente FCI n.d.r.), anche se ti permette di avere un pass, fa di tutto tranne occuparsi di sport e della salute del movimento, fa utilizzare i regolamenti come una clava contro chi mette in evidenza le sue pochezze. Due pesi e due misure, serve il controllo antidoping per questo signore;
  • e lo ha trasferito con il metodo clientelare per non dire altro in provincia di Treviso (riferito al Campionato del Mondo gravel);
  • “Hanno agito con premeditazione mettendo in atto un piano diabolico lasciando tracce da per tutto per colpire chi la pensa diversamente. Questi tre commissari + il responsabile delle relazioni esterne della Lega (complici tra loro per aver concertato il piano) non hanno vinto un concorso pubblico, ma si sono infiltrati nella lega/fci con il classico metodo mafioso. indicati da qualcuno in alto (per infiltrarli nel sistema federale, pagati con denaro della base, per poter rafforzare la propria rete di potere e utilizzarli quando ne avrà bisogno per scopi elettorali), queste figure, sono state proposte in consiglio federale da persona con importante incarico federale, vicina al grande capo supremo (che gli ha dato l’opportunità di guadagnare 250 mila euro l’anno) e votati da un consiglio federale che continua a girarsi dall’altra parte (nessuno di loro fino ad ora mi ha chiamato per chiedermi spiegazioni dell’accaduto), persone votate senza mai averle conosciute e verificato il proprio curriculum. I commissari agiscono tramite le delibere presidenziali di una sola persona, tale Cordiano Dagnoni presidente della FCI, vero mandante di questo irreparabile danno di immagine internazionale ed economico.

Inoltre, in risposta a commenti di altri utenti nel social network Facebook, utilizzava le espressioni: “Banditi e banda Bassotti della provincia di Treviso”.

Orbene, tali affermazioni che si connotano già di per sé per il contenuto esorbitante rispetto ad una normale e accettabile critica all’operato altrui, non possono che connotarsi come espressione di un preciso intento offensivo e, dunque, diffamatorio. Del resto, se così non fosse, il Sig. Argentin avrebbe potuto esercitare il suo legittimo diritto di critica senza, tuttavia, utilizzare frasi e affermazioni offensive. E’ noto come la critica, pur aspra che sia, non deve mai trascendere i normali canoni della lealtà e della correttezza anche morale che non devono tradursi in giudizi lesivi della reputazione altrui. L’art. 1 del regolamento di disciplina adottato dalla F.C.I. prevede, infatti l’obbligo di tutti i tesserati della Federazione di osservare le norme federali, nonché di rispettare i doveri di lealtà e correttezza anche morale, nonché in divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro di persone o organismi operanti in ambito federale e di ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione e la credibilità delle istituzioni federali nel loro complesso.

Se da un lato la prova dei fatti contestati risulta cristallizzata nella registrazione audio/video, dall’altro l’incolpato non ha offerto alcuno spunto difensivo per mitigare la gravità e l’offensività delle proprie affermazioni.

Anzi, nel corso dell’udienza è stato proprio lo stesso Sig. Argentin a ribadire davanti al Tribunale tutte affermazioni oggetto dell’incolpazione precisando di non rinnegare nulla di quanto affermato; non solo non ha giustificato in alcun modo le proprie dichiarazioni ma ha preferito ribadirle integralmente così evidenziando l’assenza di qualsivoglia resipiscenza in ordine alla condotta oggetto di contestazione. Del resto, sempre nel corso della conferenza stampa, più precisamente al minuto 87.13, allorché il Sig. Argentin attribuiva agli Organi Federali un “disegno malavitoso”, il suo legale interveniva per invitarlo a moderare i toni ma, dal canto suo ed incurante del consiglio del suo legale, perseverava nelle proprie condotte senza soluzione di continuità.

Alla luce di quanto sopra, dunque, i fatti costituenti illecito disciplinare devono ritenersi cristallizzati, ampiamente provati e confermati dallo stesso Sig. Moreno Argentin.

Fermo restando quanto sopra, va poi evidenziato che l’integrazione dell’ipotesi di cui all’art. 1 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia Federale non presuppone una condotta specifica e/o tipica essendo sufficiente che il comportamento del soggetto agente si concretizzi in una mancanza di rispetto nei riguardi di organi istituzionali della Federazione. Ad integrare la norma è, dunque, sufficiente che nel soggetto agente sia venuto meno quel dovere di lealtà e correttezza, anche morale, imposto dal Regolamento di Giustizia della F.C.I., che deve improntare l’agire di ciascun componente della Federazione Ciclistica Italiana.

Siffatti comportamenti non possono trovare giustificazione alcuna nel nostro ordinamento sportivo giacché in evidente contrasto con i doveri dei tesserati.

Vieppiù; proprio da un personaggio pubblico e di grande prestigio sportivo come Moreno Argentin, noto in tutto il mondo per la sua brillante carriera sportiva, è lecito attendersi un comportamento esemplare e rispettoso delle norme federali e più consono nei riguardi degli Organi Federali. É proprio il prestigio delle gesta atletiche che hanno reso l’Argentin un “modello”, un “esempio” da seguire per molti giovani ciclisti, per professionisti, per amatori ed appassionati, che impone allo stesso di tenere atteggiamenti differenti da quelli che lo ha visto protagonista nella conferenza stampa del 5 ottobre 2023 e di usare espressioni che non arrechino pregiudizio ad altri tesserati; diversamente, passerebbe un messaggio fallace in forza del quale sarebbe lecito offendere, ancor più pubblicamente, le Istituzioni Federali.

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene opportune talune considerazioni funzionali alla graduazione della pena da infliggere in concreto.

In primo luogo, dal comportamento processuale tenuto dal Sig. Moreno Argentin, che in alcun modo si è sottratto al giudizio, ma che si è presentato sia avanti la Procura Federale sia avanti al Tribunale, se ne può trarre un positivo apprezzamento.

In tal senso, giova anche ricordare che lo stesso Argentin, pur rimasto senza difensore poche ore prima dell’udienza, si è regolarmente presentato avanti al Tribunale chiedendo la celebrazione del procedimento.

In definitiva, dunque, ritiene il Tribunale che sotto il profilo della quantificazione della sanzione emergano a favore del Sig. Argentin la sua sostanziale incensuratezza, uno stato d’animo viziato dagli accadimenti legati all’epilogo della corsa e, infine, l’aver riconosciuto davanti al Tribunale i fatti che gli sono stati addebitati.

Di tali elementi il Tribunale non può non tenere conto in termini ai fini della corretta quantificazione della sanzione da irrogare in concreto.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il Tribunale Federale I Sezione ritiene equa e conforme alle violazioni contestate la sanzione dell’inibizione di anni 1 e mesi 2 ed € 2.000,00 di ammenda nonché € 500,00 di ammenda alla società Sportunion.

Il Tribunale Federale I Sezione,

P.Q.M.

commina al tesserato Argentin Moreno, la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 2 e l’ammenda di € 2.000,00, con decorrenza dal 27 marzo 2024 e fino al 27 maggio 2025.

Commina alla A.S.D. Sportunion la sanzione dell’ammenda di € 500,00.

Giorni 10 (dieci) per il deposito delle motivazioni.

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

 

Data di pubblicazione: 28 marzo 2024

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