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CESSIONE IN LICENZA D’USO DI DIRITTI AUDIOVISIVI DEL TORNEO DEL CALCIO STORICO FIORENTINO

CESSIONE IN LICENZA D’USO DI DIRITTI AUDIOVISIVI DEL TORNEO DEL CALCIO STORICO FIORENTINO

INVITO A PRESENTARE OFFERTE

L’Avviso e la modulistica per la presentazione delle offerte è visibile e scaricabile sulla Rete Civica del Comune di Firenze all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/7107

Si riporta di seguito il testo integrale dell’avviso, che, tuttavia, non fa fede; per la documentazione ufficiale della procedura si rimanda al link sopra riportato del sito del Comune di Firenze. 

Termine di presentazione delle offerte: 06/04/2021, ore 12:00.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 1373/2021,

 PREMESSO CHE

Il Calcio Storico Fiorentino è la principale rievocazione della città di Firenze ed è uno spettacolo unico al mondo: è un gioco che si rifà alle regole dell’antico Harpastum, la disciplina praticata dai legionari romani, viene giocato da 54 “calcianti” in costume e viene disputato in una delle piazze più belle del centro storico della città accompagnato da un corteo di oltre 500 figuranti in abiti rinascimentali.

Il Calcio Fiorentino ha origini antichissime, probabilmente portato in città fin dalla sua fondazione, avvenuta a opera dei romani nel primo secolo avanti Cristo, ed è stato giocato dai fiorentini fino al XVIII secolo, sia tra i cittadini come pratica sportiva e ludica, sia come evento nelle occasioni più importanti.

E’ l’unica rievocazione che ancora oggi mantiene le sue caratteristiche di disciplina marziale: i calcianti si affrontano con tecniche di calcio, rugby, pugilato e lotta, con l’obiettivo di depositare la palla nella “caccia”, la rete posta sul lato corto del campo rettangolare allestito in piazza Santa Croce. Vince la squadra che nei 50 minuti di gara riesce a segnare più cacce.

Il Torneo del Calcio Storico giocato oggi si rifà alla tradizione rinascimentale: con questa rievocazione infatti Firenze celebra la “partita dell’Assedio”, la sfida giocata dai fiorentini in piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530 durante l’attacco alla città mosso dalle truppe dell’imperatore Carlo V per mettere fine alla Repubblica Fiorentina e riportare al potere la famiglia Medici.

Per ricordare quella partita, ogni anno a giugno, si affrontano in due semifinali le squadre dei i quattro  antichi quartieri fiorentini: Santa Maria Novella con i Rossi, Santa Croce con gli Azzurri, San Giovanni con i Verdi e Santo Spirito con i Bianchi. I vincitori delle prime due gare si contendono il Torneo nella finale che viene disputata il 24, giorno di San Giovanni, Patrono della città.

Ad aprire le partite e ad accompagnare i calcianti in Piazza Santa Croce è il Corteo della Repubblica Fiorentina, composto da oltre 500 personaggi storici in costume, che ripropone fedelmente le varie componenti dell’esercito, le magistrature, le arti e le figure di spicco della Firenze del 1530. Il Corteo è accompagnato dai Musici e dai Bandierai degli Uffizi.

La manifestazione negli ultimi anni ha ottenuto un interesse crescente da parte del pubblico e dei media, in particolare da parte delle maggiori testate internazionali. Al Calcio Storico sono state inoltre dedicate importanti produzioni televisive, tra cui i documentari “4 Colori”, disponibile su Prime Video, e “Home Game”, che su Netflix è stato visto da oltre 50 milioni di spettatori, con particolare seguito negli Stati Uniti e in Giappone.

– con deliberazione n. 60 del 2 marzo 2021, nel perseguimento dei propri obiettivi programmatici di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, ha definito i contenuti principali del Pacchetto di diritti audiovisivi da porre sul mercato ed i termini temporali della relativa licenza d’uso, dando altresì mandato alla Direzione Ufficio del Sindaco di provvedere alla redazione e alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la cessione in licenza d’uso di tale Pacchetto, coerentemente con le proprie indicazioni;

– come espresso anche nella citata deliberazione, dopo la sospensione nel 2020 del Torneo a causa della pandemia, è intenzione e auspicio dell’Amministrazione far ripartire quest’anno la manifestazione, con partite senza la presenza di pubblico ma garantendo la visibilità delle stesse su un territorio il più possibile esteso (locale e possibilmente nazionale ed internazionale), attraverso la trasmissione su una o più piattaforme video di immagini di alta qualità tese a valorizzare adeguatamente la spettacolarità delle azioni di gioco e del suo contesto; ciò  rappresenterebbe non soltanto un’occasione simbolica di rinascita della di Città, ma anche una opportunità per dare ulteriore impulso alle azioni di promozione e di valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino in Italia e all’estero, con beneficio anche in termini di entrate dell’ente, di accrescimento del valore del marchio e del relativo merchandising;

– laddove si renda possibile da svolgere, il Torneo 2021 sarà disputato in assenza di pubblico, se e quando (possibilmente a giugno come da tradizione o in seconda ipotesi a settembre) la situazione pandemica e le relative norme di contenimento del contagio lo permetteranno. L’assenza del pubblico e dei relativi spalti che solitamente delimitano il terreno di gioco in Piazza Santa Croce, se da una parte toglie, dal vivo, atmosfera all’evento, dall’altra assicura, nell’ottica della realizzazione di prodotti audiovisivi da vario tipo (dalla diretta della gara ai documentari) un’occasione unica ed irripetibile per effettuare riprese filmate, altrimenti non realizzabili, di alta resa scenografica, con libertà per gli operatori di seguire da più parti l’azione agonistica e coglierne da vicino i più spettacolari frammenti, nonché di catturare l’azione con sullo sfondo (libero da balaustre e gradinate) il meraviglioso patrimonio architettonico, storico ed artistico di Piazza Santa Croce.

– nell’auspicabile ipotesi su descritta la licenza d’uso oggetto del presente Avviso riguarderà, come indicato dalla Giunta Comunale, le stagioni del Torneo 2021 e 2022, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per la stagione 2023; diversamente, laddove si giungesse alla sospensione del Torneo anche quest’anno, l’efficacia della licenza sarà estesa alla stagione 2023 (licenza: stagioni 2022 e 2023), con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per la stagione 2024.

– si tratta della prima volta che il Comune di Firenze pone sul mercato un Pacchetto tanto esteso di diritti relativi al Calcio Storico Fiorentino. Tale Pacchetto (che contiene molti diritti esclusivi ed alcuni non esclusivi) è infatti particolarmente ampio sia per varietà di prodotti audiovisivi contemplati (diretta delle gare, documentari, film ecc…) sia per l’estensione territoriale del loro esercizio, che comprende sia il territorio internazionale sia il territorio nazionale, con la unica esclusione (per la sola trasmissione in chiaro delle gare in diretta su piattaforma digitale terreste) del territorio della regione toscana, che sarà oggetto in seguito di diversa e specifica procedura di evidenza pubblica. Con questo Avviso si avvia quindi una sperimentazione che, cogliendo anche l’interesse registrato in alcune parti del mondo per il Calcio Storico Fiorentino (il riferimento è in particolare ai documentari di successo già citati in questa premessa) guarda all’opportunità di promuovere e sviluppare ulteriormente a livello nazionale ed internazionale il prodotta Calcio Storico Fiorentino, con benefici, per il Comune, di breve ma soprattutto di medio e lungo termine.

– ai fini dell’esatta e chiara comprensione del presente Avviso, i seguenti termini presenti nell’Avviso stesso hanno il significato a fianco di ciascuno specificato:

 

Attività correlate: sono le attività afferenti al Calcio Storico Fiorentino che si svolgono al di fuori del luogo di gara in qualsiasi giorno dell’anno. A titolo esemplificativo interviste a calcianti fuori dal luogo di gara, la parata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina nei giorni di gara fuori dal luogo di gara o in altre occasione che hanno a riferimento il Calcio Storico, gli allenamenti dei Colori, eventi pubblici organizzati dai Colori in Città ecc..

– CET: è il fuso orario in vigore nel Territorio Italiano, incluse variazioni dovute al mutare dell’ora solare, che deve essere utilizzato quale riferimento.

– Contratto o Accordo di Licenza: è il contratto recante termini e condizioni della licenza a termine che si perfeziona tra l’Offerente selezionato e il Comune di Firenze con riferimento al Pacchetto previsto dall’Avviso

– Diritti Audioisivi: sono i Diritti (di ripresa, produzione, trasmissione) compresi nel Pacchetto.

– Evento: comprende la gara e le attività di rievocazione e di cerimoniale, le interviste, che si svolgono il giorno di gara, prima, durante e dopo la gara, nel luogo dell’evento (tradizionalmente Piazza Santa Croce);

– Giorno di Gara: è il giorno in cui si svolge una gara del Torneo.

– Immagini di Archivio: sono le fissazioni delle immagini delle partite delle passate edizioni del Torneo del Calcio Storico, nonché le fotografie ritraenti le partite del Calcio Storico di proprietà ed in possesso del Comune di Firenze.

– Immagini Salienti: sono le immagini più significative dell’Evento

– Intermediario: è qualsiasi ente che svolge attività di intermediazione nel mercato nazionale e internazionale dei diritti audiovisivi

– Interviste: sono le interviste a calcianti, allenatori e dirigenti delle Associazioni di Colore

– Licenziatario: è l’offerente la cui offerta viene accettata dal Comune di Firenze e conseguentemente risulta assegnatario del Pacchetto di Diritti Audiovisivi oggetto del presente Avviso.

– Luogo della gara: Piazza Santa Croce a Firenze (o altra piazza del centro storico fiorentino nel solo caso di sopravvenuta indisponibilità, per qualsiasi motivo, di Piazza Santa Croce)

– Operatore delle comunicazioni: è il soggetto che trasmette contenuti audiovisivi mediante una o più Piattaforme.

Pacchetto: è il complesso di diritti audiovisivi oggetto del presente Avviso e del conseguente contratto di licenza.

– Piattaforma: è qualsiasi sistema per la trasmissione e la ricezione dei Prodotti Audiovisivi esistente nel Territorio Nazionale ed  Internazionale.

– Prodotti Audiovisivi: sono i prodotti di informazione e comunicazione che sfruttano l’audio e il video. Nellìambito dell’Avviso sono il risultato di una attività di produzione audio-video che si avvale delle immagini filmate degli eventi del Torneo Storico Fiorentino. Vi rientrano sia la trasmissione in diretta della gara sia (a titolo meramente esemplificativo) produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico o artistico, aventi ad oggetto l’origine del Calcio Storico Fiorentino, i suoi protagonisti, il rapporto con la Città ecc…. Ai fini del presente Avviso non rientrano tra i prodotti audiovisivi: i videogiochi, i prodotti radiofonici, mobile – app, prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising  ecc…

– Segnale: è il segnale audiovisivo contenente immagini e sonoro degli Eventi ripreso da apposite telecamere, privo di segni commerciali.

– Associazione di Colore: sono le associazioni sportive che esprimono le quattro squadre che giocano il Torneo: Bianchi, Azzurri, Rossi, Verdi, rappresentativi dei quartieri fiorentini di Santo Spirito, Santa Croce, Santa Maria Novella, San Giovanni.

– Stagione: periodo che definisce l’anno nel quale si svolge il Torneo. Ai fini del presente Avviso e per delimitare lo spazio temporale nel quale il licenziatario potrà filmare e produrre audiovisivi sul Calcio storico Fiorentino, ogni stagione va dal primo gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui si svolge il Torneo.

– Sublicenziatario: è ciascun Operatore delle Comunicazione cui il Licenziatario assegni i Diritti Audiovisivi, in tutto o in parte, mediante licenze scritte, nei limiti e nel rigoroso rispetto del presente Avviso e del conseguente Contratto di Licenza.

– Territorio Internazionale: è il territorio che include tutte le aree geografiche e i paesi del mondo, con esclusione del Territorio Italiano.

– Territorio Italiano: è il territorio che include l’Italia, la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

– Torneo: è il Torneo del Calcio Storico Fiorentino

– Trasmissione a Pagamento: sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell’utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi pay tv, pay-per-view e video-on-demand).

– Trasmissione In Chiaro: sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti.

AVVISA

gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 11 della possibilità di formulare un’offerta per l’acquisizione in licenza d’uso, per 2 (due) stagioni con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per un’ulteriore stagione, di un complesso di diritti audiovisivi relativi al Calcio Storico Fiorentino composto secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 1.

Il presente Avviso costituisce mero invito a offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L’Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti Audiovisivi se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dal Comune di Firenze.

La cessione dei diritti di cui in oggetto e la relativa procedura di evidenza pubblica sono disciplinati dal presente Avviso, secondo paragrafi che seguono.

 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO E DE COMUNE DI FIRENZE)

 

  1. Diritti oggetto della licenza d’uso (“Pacchetto”)

 

Il Pacchetto di diritti per il quale i soggetti interessati possono presentare offerta ai sensi del presente Avviso è descritto nelle tabelle di cui al punto 1.1 (Diritti Esclusivi) e al punto 1.2 (Diritti Non Esclusivi), ove sono individuati i contenuti di ogni singolo diritto che compone il Pacchetto e i relativi limiti temporali e territoriali entro cui lo stesso diritto potrà essere esercitato.

Si intendono concessi al Licenziatario i soli diritti espressamente contemplati dal Pacchetto. I diritti non espressamente inclusi si intendono riservati al Comune di Firenze.

1.1 Diritti esclusivi (fatti salvi i diritti riservati al Comune di Firenze ed il diritto di cronaca di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente Avviso)

 

Diritto Limite temporale del Diritto Limite territoriale del Diritto
a) Diritto di effettuare riprese filmate (con tecnica di alta definizione) di ogni singola gara del Torneo del Calcio Storico Fiorentino e di ogni altra attività correlata che si svolga nel luogo di gara nel giorno della gara, incluse interviste pre e post gara e cerimonie di rievocazione storica tradizionalmente associate all’evento. Nelle 24 ore del giorno in cui si disputa ogni singola gara del Torneo Il luogo della gara (Piazza Santa Croce a Firenze o eventuale diversa piazza del centro storico fiorentino eventualmente individuata in sostituzione)
b) Diritto di trasmettere (per un numero illimitato di volte; per intero e per estratto), su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, la diretta, la differita e la replica ogni singola gara e di ogni altra attività correlata che si svolga nel luogo di gara nel giorno di gara, incluse interviste pre e post gara e cerimonie di rievocazione storica tradizionalmente associate all’evento. Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell’ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza). Tutto il territorio nazionale ed internazionale. E’ escluso tuttavia dal pacchetto il diritto di trasmettere in chiaro la diretta delle gare su piattaforma digitale terreste nel territorio della regione toscana, che sarà riservato in via esclusiva ad altro operatore da individuarsi da parte del Comune di Firenze.
c) Diritto di utilizzare le riprese di cui al punto a) per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino, diversi dalla trasmissione della diretta, della differita e della replica delle gare.

A titolo esemplificativo il licenziatario potrà realizzare: produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico/artistico ecc…

Non rientrano tra i prodotti oggetto di licenza i prodotti radiofonici, i prodotti gaming (videogiochi), i prodotti mobile – app, I prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising.

Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell’ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).

Entro tale termine i prodotti audiovisivi realizzati dovranno essere presentati al Comune di Firenze per l’esercizio del “right of final approval” previsto al paragrafo  8 del presente Avviso.

Senza limiti.
d) Diritto di trasmettere, su qualsiasi piattaforma, in chiaro o a pagamento, i prodotti audiovisivi di cui al precedente punto c) Illimitato. Tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza esclusione alcuna.

 

 

1.2 Diritti non esclusivi

 

Diritto Limite temporale del Diritto Limite territoriale del Diritto
e) Diritto di effettuare riprese filmate di attività correlate al Torneo del Calcio Storico Fiorentino che si svolgono al di fuori del luogo di gara.

A titolo esemplificativo il licenziatario potrà: realizzare e riprendere interviste a calcianti, allenatori, dirigenti delle Associazioni di Colore fuori dal luogo di gara; riprendere il percorso del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina nei giorni di gara, degli allenamenti dei Colori, eventi pubblici organizzati dai Colori in Città

Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell’ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza). Senza limiti.
f) Diritto di utilizzare le riprese di cui al punto e) per la realizzazione di  prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino.

A titolo esemplificativo il licenziatario potrà realizzare: produzioni cinematografiche quali film, serie tv e docufilm ovvero documentari e speciali, con taglio sportivo, storico/artistico ecc….

Non rientrano tra i prodotti oggetto di licenza i prodotti radiofonici, i prodotti gaming (videogiochi), i prodotti mobile – app, I prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising.

Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell’ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).

Entro tale termine i prodotti audiovisivi realizzati dovranno essere presentati al Comune di Firenze per l’esercizio del “right of final approval” previsto al paragrafo 8 del presente Avviso.

Senza limiti.
g) Diritto di utilizzare le immagini di archivio (fotografie e immagini video della gara trasmesse in anni recenti da tv locali) di proprietà del Comune di Firenze per la realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ad oggetto il Calcio Storico Fiorentino. Fino al termine della licenza (da individuarsi al 31 dicembre successivo alla conclusione dell’ultimo Torneo di Calcio Storico Fiorentino oggetto del contratto di licenza).

Entro tale termine i prodotti audiovisivi realizzati dovranno essere presentati al Comune di Firenze per l’esercizio del “right of final approval” previsto al paragrafo 8 del presente Avviso.

Senza limiti.
h) Diritto di trasmettere i prodotti audiovisivi realizzati con le riprese e le immagini di cui ai punti f) e g) della presente tabella Illimitato. Tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza esclusione alcuna.

 

 

1.3 Piattaforme audiovisive

 

I prodotti audiovisivi oggetto del Pacchetto potranno essere trasmessi su qualsiasi piattaforma audiovisiva, in chiaro o a pagamento. L’uso della piattaforma digitale terrestre per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare del Torneo su territorio della regione toscana è riservato in via esclusiva ad altro licenziatario ai sensi del seguente paragrafo 1.4.

 

1.4 Esclusione del territorio della Toscana per la trasmissione in chiaro della diretta delle gare del Torneo

 

La trasmissione della diretta delle gare del Torneo potrà avvenire in tutto il territorio internazionale e nazionale, fatto salvo che è escluso dal pacchetto il diritto di trasmettere in chiaro la diretta delle gare su piattaforma digitale terreste nel territorio della regione toscana (diritto che sarà riservato in via esclusiva ad altro operatore da individuarsi da parte del Comune di Firenze).

In riferimento a quanto al precedente capoverso, il licenziatario (anche per conto dei suoi eventuali sublicenziatari) prende atto e accetta che la trasmissione della diretta effettuata sul territorio della Toscana dal suddetto operatore individuato dal Comune di Firenze potrà sconfinare dallo stretto territorio della Toscana e coinvolgere parte delle regioni a questa confinanti. In tale ipotesi il licenziatario non avrà alcunché da pretendere né verso il Comune né verso detto operatore.

Nei limiti di quanto espressamente consentito nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario, a tutela dei diritti del suddetto operatore, è tenuto a utilizzare idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione nel territorio della Regione Toscana;

 

 

2 Il prezzo minimo

 

Il prezzo minimo di offerta è individuato (previa approfondita analisi del mercato di riferimento), in ordine ad ognuna delle due annualità oggetto di licenza, come segue:

 

Pacchetto Annualità Prezzo minimo in Euro
 

Pacchetto di diritti di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 del presente Avviso

2021 10.000,00,0, oltre iva dovuta di legge
2022 20.000,00,00, oltre iva dovuta di legge

 

Laddove le parti dell’accordo di licenza di cui al presente Avviso esercitino l’opzione di rinnovo per 1 (uno) anno previsto al paragrafo 16., il corrispettivo dovuto dal licenziatario al Comune di Firenze per tale annualità aggiuntiva sarà pari al corrispettivo dallo stesso offerto per l’annualità 2022 maggiorato del 50%.

 

 

  1. Produzione Audiovisiva

 

Tutte le fasi della produzione audiovisiva (pre-produzione, riprese, post-produzione ecc…) relativa al Pacchetto sono di competenza del licenziatario (o, se del caso, dei suoi sublicenziatari) che ne assume in via esclusiva le responsabilità ed i costi.

La produzione della diretta delle gare dovrà essere effettuata con una configurazione minima di 8 (otto) telecamere (da disporre secondo modalità da concordare col Comune di Firenze, o con l’organizzatore della manifetazione da questi incaricato, in relazione alle caratteristiche del luogo, degli impianti ivi previsti, e dei relativi aspetti logistici), di 1 (un) drone (se autorizzato dalle competenti autorità) e di un regista.

Il licenziatario (anche per conto dei suoi sublicenziatari e di tutti coloro che operanno per suo conto nell’esercizio dei su descritti diritti) si impegna a coordinarsi con il soggetto che sarà incaricato dal Comune di Firenze per l’organizzazione del Torneo, rispettando le istruzioni da quest’ultimo impartite per il corretto svolgimento nel luogo dell’evento delle attività di di produzione, ed in particolare di ripresa video.

Spetta al licenziatario, in quanto titolare ed unico responsabile della attività di produzione, l’onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento delle riprese o più in generale dell’attività di produzione audiovisiva.

 

3.1 Qualità delle immagini

 

Il segnale contenente le immagini degli Eventi ed in generale tutte le immagini relative al pacchetto devono essere realizzati (quale standard qualitativo minimo) in tecnica di alta definizione HD 1080p50.

 

 3.2 Obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare

 

Il licenziatario è obbligato a mettere a disposizione del Comune di Firenze ed in particolare dell’operatore di cui al paragrafo 1.4 il segnale (comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, ed in modalità “clear channel”) contenente le immagini degli Eventi per la trasmissione degli stessi in diretta (in chiaro, su piattaforma digitale terrestre) sul territorio toscano in tecnica di alta definizione HD 1080p50.

Il licenziatario dovrà garantire all’operatore di cui al precedente capoverso ogni supporto tecnico necessario ed utile per la corretta trasmissione del segnale sul territorio toscano e per l’integrazione dello stesso con telecronaca personalizzata.

Il Comune di Firenze comunicherà al licenziatario con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’Evento il nome del suddetto operatore.

A fronte delle attività di cui al presente paragrafo il licenziatario non potrà pretendere dal Comune e dal suddetto operatore alcun corrispettivo o alcun rimborso di costi tecnici.

 

 

  1. Uso del marchio del Calcio Storico Fiorentino

 

Al Licenziatario è riconosciuto il diritto non esclusivo di utilizzare il marchio ed i loghi del Calcio Storico (nella forma grafica che sarà resa disponibile dal Comune di Firenze) nell’ambito dei prodotti audiovisivi realizzati nell’esercizio dei diritti oggetto del presente Avviso nonché nell’ambito delle attività promozionali di detti prodotti.

Il Comune di Firenze rimane in ogni caso esclusivo titolare di tali marchi e loghi. E’ fatto espresso e tassativo divieto di utilizzare le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi del Calcio Storico Fiorentino e delle Associazioni di Colore per qualsiasi diverso fine rispetto a quello sopra specificato, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi prodotto o servizio diverso dalla trasmissione degli Eventi o dei prodotti audiovisivi sopra descritti.

 

 

  1. Sponsor e pubblicità

 

Il Comune di Firenze riconosce al licenziatario la facoltà di abbinare sponsorizzazioni e spot pubblicitari (durante, immediatamente prima e immediatamente dopo la trasmissione) ai prodotti audiovisivi dallo stesso realizzati,  fermo restando che tale attività dovrà essere esercitata coerentemente con i fini istituzionali del Comune e comunque nel rispetto delle normative vigenti che limitano o vietano la pubblicità di determinati prodotti e servizi.

E’ inoltre espressamente inteso che:

– le trasmissioni pubblicitarie non possono comportare utilizzazione delle immagini di calcianti e altri tesserati delle Associazioni di Colore, salvo specifica autorizzazione;

– le immagini degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di eventuali sponsor ufficiali del Torneo del Calcio Storico Fiorentino;

– nella trasmissione degli Eventi non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli utenti l’impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. “pubblicità virtuale”);

– nelle trasmissioni degli Eventi non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura;

– durante o in occasione della trasmisiione degli eventi e  dei Prodotti Audiovisivi, non possono essere effettuate o visualizzate, in alcun caso e sotto alcuna forma, attività di scommesse sportive, né interazioni con tali attività;

E’ esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo pubblicitarie di cui al presente paragrafo e all’osservanza delle norme di legge o regolamento applicabili con riguardo a tali attività.

 

 

  1. Sublicenze

 

Il Licenziatario può sublicenziare ad altri operatori i diritti audiovisivi inclusi nel Pacchetto senza limitazione di territorio, salva la limitazione territoriale di cui al paragrafo 1.4

In ogni caso:

– ciascuna sublicenza deve essere perfezionata secondo termini e condizioni che impongano gli stessi obblighi, doveri, divieti e restrizioni contemplati dal presente Avviso in relazione al licenziatario, e ciascun Sublicenziatario deve espressamente obbligarsi al loro pieno rispetto;

– il licenziatario garantisce il puntuale adempimento da parte ogni sublicenziatario di tutte le obbligazioni di cui al precedente capoverso o comunque previste dal’Avviso, rispondendo in via solidale con il sublicenziatario di qualsiasi inadempimento di quest’ultimo a termini e condizioni del presente Avviso;

– ogni contratto di sublicenza deve includere clausole che consentano al Licenziatario o, in caso di sua inerzia, al Comune di Firenze, in sostituzione del Licenziatario, di risolvere il contratto di sublicenza stesso in caso di grave inadempimento e di intraprendere ogni diversa ulteriore iniziativa a tutela del corretto esercizio dei diritti e dei Prodotti Audiovisivi. Ogni contratto di sublicenza deve altresì prevedere la sua automatica risoluzione nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della licenza a favore del Licenziatario, fatta salva la facoltà del Comune di Firenze di sostituirsi al Licenziatario nel contratto di sublicenza;

– nei limiti di quanto espressamente consentito nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea dalla normativa e delle decisioni di Autorità competenti ivi applicabili, il Licenziatario è tenuto ad assicurare che i suoi Sublicenziatari utilizzino, idonee misure atte a prevenire o inibire qualsiasi indebita captazione delle immagini o loro ritrasmissione o ricezione che si ponga in contrasto con i limiti della licenza di cui al paragrafo 1.4;

– il Licenziatario è tenuto ad assicurare l’integrale rispetto, da parte di ogni Sublicenziatario, dei termini della rispettiva sublicenza e risponde in proprio di ogni suo inadempimento;

– il Licenziatario deve consentire al Comune di Firenze, che sarà comunque tenuto ad obbligo di stretta riservatezza, di prendere visione degli accordi di sublicenza nella loro interezza al fine di verificare la conformità alle previsioni del presente Avviso nonché al fine di poter esercitare i diritti previsti dall’Avviso stesso.

 

 

  1. Responsabilità del licenziatario

 

Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto del Comune di Firenze. In particolare, il Licenziatario, nella propria attività di sfruttamento e/o di distribuzione dei diritti audiovisivi ovvero nella propria attività di produzione di immagini e/o di prodotti audiovisivi, deve attenersi ad ogni singola prescrizione dell’Invito, alla normativa ad esso applicabile e ad ogni ulteriore normativa che possa trovare applicazione territorio per territorio, con ogni conseguente assunzione di responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di loro violazione.

Nulla può essere imputato al Comune di Firenze e alle Associazioni di Colore in relazione all’attività svolta dal Licenziatario e/o se del caso, dal sublicenziatario. Il licenziatario si fa espressamente carico di manlevare e tenere indenne  il Comune di Firenze e le Associazioni di Colore  relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa esserle avanzata da terzi, sublicenziatari e soggetti che operano ad ogni titolo per conto del licenziatario o dei sublicenziatari inclusi.

Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze e le Associazioni di Colore e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Avviso o da inadempimenti dei sublicenziatari.

 

 

  1. Diritti riservati al Comune di Firenze

 

Il Comune di Firenze, nella vigenza del contratto di licenza, dovrà godere di alcuni diritti riservati da esercitare nel Territorio Nazionale ed  Internazionale in concorrenza con i diritti esclusivi e non esclusivi assegnati al Licenziatario.

Il Comune di Firenze dovrà conservare in particolare i seguenti diritti:

  1. a) il diritto di fare uso delle immagini audiovisive oggetto del presente avviso (prodotte dal licenziatario o da sublicenziatari) nell’ambito della propria attività istituzionale di promozione e valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino, ivi compresa la trasmissione di brevi estratti sui propri social media, sulla rete civica istituzionale, sul sito web ufficiale del Calcio Storico Fiorentino, all’interno di proprie mostre o esposizioni cittadine dedicate alla storia e alle tradizioni della Città;
  2. b) il diritto di utilizzare e mettere a disposizione di soggetti terzi brevi estratti di dette immagini per lo sviluppo di prodotti di mercato sul Calcio Storico Fiorentino diversi e non concorrenti rispetto a quelli oggetto della licenza di cui al presente Avviso. A titolo esemplificativo, il Comune di Firenze potrà ad es. concedere in licenza d’uso alcune immagini per la realizzazione di videogiochi ispirati al Calcio Storico Fiorentino o per la realizzazione di oggettistica destinata al merchandising;
  3. c) il diritto di mettere a disposizione di eventuali Sponsor del Torneo del Calcio Storico Fiorentini, non competitor del licenziatario, le immagini salienti della partita per la durata massima di 1 (un) minuto, per un uso comunque limitato ai social media dello Sponsor e ad attività istituzionali di quest’ultimo.

 

 

  1. Obblighi del Licenziatario

 

Il Licenziatario (in proprio e per conto di propri eventuali Sublicenziatari) oltre ad assicurare quanto ai precedenti paragrafi, e in particolare al paragrafo 3.2, si obbliga a:

8.1 (Obbligo minimo di trasmissione) trasmettere la diretta o la differita delle gare di ciascun Torneo oggetto di licenza, in chiaro o a pagamento, tramite almeno una piattaforma operante su territorio nazionale o internazionale (comunque nell’osservanza dei limiti di trasmissione di cui al paragrafo 1.4);

8.2 (“right of final approval”) sottoporre all’approvazione del Comune di Firenze, prima della trasmissione,ogni prodotto audiovisivo (esclusa la trasmissione della diretta/differita/replica delle gare) realizzato in virtù della licenza in oggetto;

8.3 (diritto di cronaca) mettere a disposizione di operatori news e/o organi di raccolta e diffusione di notizie e/o altri operatori, senza costi a carico di questi ultimi, immagini delle gare per l’esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto delle normative vigenti in materia;

8.4 (proprietà delle immagini e consegna delle immagini) a riconoscere al Comune la piena ed esclusiva proprietà di tutte le immagini girate in virtù della licenza oggetto del presente Avviso. Coerentemente, ed anche ai fini dell’esercizio dei diritti riservati di cui al paragrafo 1, il licenziatario è obbligato a fornire al Comune di Firenze, entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione di ogni Torneo, tutte le immagini filmate (da lui e dai suoi sublicenziatari e relativi soggetti dagli stessi incaricati della produzione) in virtù della licenza, le quali entrano a fare parte dell’archivio del Calcio Storico Fiorentino. Il Comune, al termine della licenza in oggetto, potrà liberamente e pienamente disporne, anche per la cessione in licenza d’uso delle stesse. Resta fermo che i prodotti audiovisivi realizzati dal licenziatario o dai sublicenziatari (approvati dal Comune di Firenze, ai sensi del  “right of final approval”  di cui sopra, entro il termine della licenza) saranno di proprietà di questi ultimi, che ne potranno disporre liberamente senza limiti di tempo;

8.5 (rapresentazione del Logo del Calcio Storico Fiorentino) salva diversa determinazione del Comune di Firenze, a rappresentare il logo del Calcio Storico Fiorentino fornitogli dal Comune stesso in apertura e in chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni Evento del Torneo, nonché in apertura ed in chiusura di ogni Prodotto Audiovisivo realizzato in virtù della licenza oggetto del presente Avviso.

8.6 (tutela dell’immagine) esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l’immagine del Comune di Firenze, delle Associazioni di Colore e del Calcio Storico Fiorentino, del valore del prodotto Calcio Storico Fiorentino;

8.7 (informazioni) fornire al Comune di Firenze le informazioni che il Comune stesso può chiedere di mettere a disposizione in ordine ai paesi nei quali vengono trasmessi i Prodotti Audiovisivi, ai Sublicenziatari e alle relative modalità di trasmissione (con specifico riferimento a trasmissioni dal vivo o in differita, piattaforme di trasmissione e orari di messa in onda),  i dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni riferiti ai vari paesi.

 

Il Licenziatario si obbliga inoltre, in proprio e per conto dei propri eventuali Sublicenziatari e di eventuali terzi che dovessero operare per conto del licenziatario e dei licenziatari nella produzione delle immagini ed in generale dei prodotti audiovisivi, ad esercitare i diritti del Pacchetto sempre nel rispetto e compatibilmente con:

  1. a) il presente Avviso
  2. b) la normativa italiana sul diritto d’autore
  3. c) la normativa vigente in materia di privacy
  4. d) la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
  5. e) in generale, la normativa nazionale ed internazionale applicabile, le decisioni di qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa competente ed ogni altro regolamento amministrativo vincolante e applicabile (tra cui il Regolamento …), nonché i regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati da enti sportivi nazionali cui il Calcio Storico Fiorentino aderisce o a cui potrà aderire (es. FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, CONI);
  6. f) le istruzioni che il Comune di Firenze e/o il soggetto organizzatore del Torneo incaricato dal Comune potranno impartire nell’esercizio delle loro funzioni, e soprattutto a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento degli Eventi, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi dei cittadini, nonché a tutela del patrimonio storico artistico della Città di Firenze;

 

Quanto al precedente capoverso non può in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione del contenuto del Pacchetto o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del licenziatario nei confronti del Comune di Firenze.

 

 

9 Obblighi del Comune di Firenze

 

Il Comune di Firenze, in conformità a quanto indicato nel presente Avviso, è obbligato a non licenziare a terzi i Diritti e i Prodotti Audiovisivi che siano licenziati in esclusiva al Licenziatario.

Il Licenziatario prende atto e accetta che il Comune di Firenze fornisca mera attività di assistenza nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi oggetto della licenza ma non ne risponde in alcun modo nei confronti del Licenziatario, salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze  si impegna affinché le Associazioni di Colore ed i Calcianti siano massimamente collaborativi con il licenziatario ed i relativi sublicenziatari prestandosi ad interviste e riprese anche nell’ambito delle attività correlate al Torneo.

 

 

  1. Sospensione, interruzione e modifica del format del Torneo

 

E’ di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante del Comune di Firenze (nonché delle Autorità o degli organismi statali, regionali, dell’autorità giudiziaria o amministrativa o di altre autorità competenti) ogni decisione sullo svolgimento o meno del Torneo nella corrente annualità 2021. Per il caso di sospensione del Torneo nel corrente anno le conseguenze a livello contrattuale sono previste al paragrafo 16, e nessun’altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, potrà essere avanzata dal licenziatario (o dai sublicenziatari) nei confronti del Comune.

Il licenziatario accetta altresì, senza pretesa di riduzione del corrispettivo offerto e senza nessun’altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, che, per ragioni non dipendenti dal Comune di Firenze, il Torneo del corrente anno così come i successivi Tornei oggetto di licenza possano svolgersi in un qualsiasi periodo dell’anno diverso rispetto al mese di giugno e/o che possano svolgersi secondo un format diverso da quello ordinario (es. riduzione del numero delle partite).

La sospensione del Torneo anno 2022 determinerà la conclusione anticipata della licenza laddove richiesto dal licenziatario, ovvero la sua sospensione laddove il licenziatario stesso, in accordo col Comune, voglia procedere all’opzione di rinnovo alle condizioni economiche maggiorate di cui al paragrafo ……..

Anche nel caso di cui all’ultimo capoverso – fatta salva, nel caso di interruzione anticipata, la restituzione del corrispettivo 2022 nella quota eventualmente già versata – il licenziatario non potrà pretendere dal Comune alcunché, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie.

 

 

 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

 

  1. Soggetti ammessi a presentare offerta

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cessione in licenza d’uso di diritti audiovisivi gli operatori della comunicazione, le società di intermediazione e le società di produzione o comunque operatori economici, in forma singola o associata, che possiedano i requisiti generali e speciali di cui ai seguenti punti 2.1 e 2.2.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50 del 2016. In caso di assegnazione dei diritti, ciascun associato è solidalmente responsabile nei confronti del Comune di Firenze per l’adempimento anche delle obbligazioni assunte dagli altri associati.

 

11.1 Requisiti generali

 

Sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono altresì esclusi i soggetti per i quali, al momento della presentazione dell’Offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione. Pe le società in concordato si applica quanto previsto dall’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

 

11.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

 

  1. a) essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività afferenti all’esercizio o alla gestione dei diritti e in generale delle attività oggetto del presente Avviso. L’offerente non stabilito in Italia dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

Per la comprova del requisito il Comune di Firenze acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’offerente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

  1. b) avere, nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, maturato capacità ed esperienza tecnico-professionale nello sfruttamento o nella distribuzione di diritti audiovisivi. Tale requisito dovrà essere dichiarato indicando nel modulo B (da presentare ai sensi del paragrafo 12 del presente Avviso, nella parte relativa alla documentazione amministrativa) almeno due contratti, conclusi con soggetti diversi, aventi ad oggetto lo sfruttamento o la distribuzione di diritti audiovisivi stipulati o comunque vigenti nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; ai fini della comprova di tali contratti dovranno essere indicati l’oggetto, i rispettivi importi, le date e i contraenti, pubblici o privati;

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il descritto requisito tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso;

  1. c) essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo pari almeno a € 200.000,00 IVA esclusa con riferimento agli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2017, 2018, 2019). Per gli offerenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Tale requisito è richiesto quale indice, oltreché di esperienza, di possesso da parte dell’offerente di una struttura finanziaria ed organizzativa idonea a garantire, sul territorio nazionale ed internazionale, la richiesta attività di sfruttamento e/o distribuzione di diritti audiovisivi.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Ai fini della comprova dei requisiti si farà riferimento, per quanto applicabile,  all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del D.lgs. 50 del 2016.

 

 

12 Termini e modalità di presentazione delle offerte

 

Le offerte, da indirizzare alla Direzione Ufficio del Sindaco, dovranno pervenire, a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, in busta chiusa entro e non oltre – a pena di esclusione – le ore 12:00 del giorno 06/04/2021,all’Ufficio Protocollo del Comune di Firenze (orario: da lunedì a venerdì 8,30 – 12,30), Palazzo Vecchio, Piazza Signoria, 50122 – Firenze. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio dell’offerente nel caso in cui la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire in tempo utile all’indirizzo indicato. Non farà fede la data del timbro postale di spedizione ma esclusivamente il timbro e l’ora di arrivo apposti sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune di Firenze.

 

Le offerte dovranno pervenire in un unico plico sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l’integrità (si intende per sigillo la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura, garantisca la non manomissione dello stesso fino al momento della sua apertura ufficiale), controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovranno essere riportati l’indicazione del mittente, i necessari recapiti e la dicitura “Offerta per acquisizione in licenza d’uso di diritti audiovisivi del Calcio Storico Fiorentino”.

Le Offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, ovvero in lingua inglese con appropriata traduzione in lingua italiana. In quest’ultimo caso il testo dell’Offerta in lingua italiana farà fede con prevalenza sul testo in lingua inglese.

Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla procedura, due distinte buste a loro volta sigillate:

1) Busta A – recante all’esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa”,

contenente a sua volta:

  1. a) la domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo il Modulo A allegato al presente avviso, riportante i dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico, e-mail ed eventuale casella di posta elettronica certificata, nonché generalità del/dei legale/i rappresentante/i in carica ) e, nel caso di offerta presentata in forma associata, l’indicazione della natura giuridica della stessa e i dati identificativi dei soggetti associati come sopra descritti. Tale domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all’originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

  1. b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii (compilata sul Modulo B allegato al presente Avviso), a cui dovrà essere unita la fotocopia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i), con la quale il rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso attesti la sussistenza in capo al soggetto offerente dei requisiti generali e speciali di ammissibilità elencati al paragrafo 11 del presente Avviso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;

  1. c) nel caso di raggruppamenti costituiti, il relativo atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio. Nel predetto atto pubblico dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l’accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di raggruppamenti costituendi, atto di impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l’accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti.

 

2) Busta B – recante all’esterno la dicitura “Offerta economica” contenente, a pena di esclusione dalla procedura, la dichiarazione, redatta su carta semplice secondo il Modulo C allegato al presente avviso, riportante:

– l’ammontare in Euro dell’offerta economica per l’acquisizione in licenza d’uso del Pacchetto annualità 2021;

– l’ammontare in Euro dell’offerta economica per l’acquisizione in licenza d’uso del Pacchetto annualità 2022;

— l’ammontare complessivo offerto in Euro dell’offerta economica.

Dette offerte dovranno essere uguali o superiori rispetto alle offerte minime individuate al paragrafo 2 del presente Avviso per ciascuno degli anni citati.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro e sono al netto dell’IVA e/o di qualsiasi altra tassa e/o imposta, se dovuta, e devono essere intesi come l’importo netto effettivo che il Comune di Firenze ha diritto di incassare. Pertanto, il Licenziatario è tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, detrazione o ritenuta applicabile ai suoi pagamenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta economica deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione. L’offerta è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto come indicato al paragrafo 16.

L’Offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile per il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data prevista dall’Avviso per l’apertura dei plichi contenenti l’offerta.

 

13 Apertura dei plichi e Valutazione delle Offerte

 

Il giorno 08/04/2021 alle ore 10:30, in un locale della Direzione Ufficio del Sindaco – Palazzo Vecchio, Piazza Signoria – Firenze, in seduta pubblica (secondo forme compatibili con le disposizioni di contenimento del contagio dal Covid 19 pro tempore vigenti) si procederà, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e di due testimoni, all’apertura dei plichi, e quindi della busta A, al fine di svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

L’eventuale rinvio del giorno di apertura dei plichi sarà comunicato mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze al link  https://affidamenti.comune.fi.it/node/7107. La pubblicità della seduta, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti Covid-19, sarà garantita con partecipazione a distanza attraverso piattaforma Teams: il relativo invito alla riunione sulla citata piattaforma sarà trasmesso almeno un’ora prima dell’inizio della seduta all’indirizzo e-mail indicato dall’offerente nella propria domanda di partecipazione alla procedura. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti pro-tempore (o loro delegati) dei soggetti che abbiano presentato offerta.

 

Lo stesso giorno o in successiva data (comunicata a conclusione della prima seduta o successivamente tramite la rete civica del Comune di Firenze), sempre in seduta pubblica, si procederà, in relazione alle offerte ammesse, all’apertura della busta B al fine della valutazione delle stesse offerte sulla base del corrispettivo offerto più alto. Saranno ritenute inammissibili offerte in qualsiasi modo sottoposte a condizioni.

Il Comune, terminata la valutazione delle offerte ricevute redige la graduatoria.

Sarà considerato vincitore l’offerente che abbia offerto il corrispettivo complessivamente più alto in relazione alle due annualità di licenza considerate. In caso di parità tra due o più offerenti si procederà all’assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica. Ove i concorrenti che abbiano presentato le medesime offerte non siano presenti alla seduta pubblica, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del RD n. 827 del 1924.

 

  1. Assegnazione del Pacchetto

 

Il Comune di Firenze comunica entro 5 (cinque) giorni l’esito della procedura all’offerente dichiarato vincitore. Da tale momento quest’ultimo dovrà obbligatoriamente presentare al Comune, entro e non oltre 10 (dieci) giorni),

 

  1. a) polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni alle persone e di Euro 500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per i danni alle cose (comprese le porzioni del complesso immobiliare oggetto del presente avviso), derivanti dall’esecuzione dei lavori e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi.

 

  1. b) fideiussione bancaria/assicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno . La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il Comune di Firenze può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

il Contratto di Licenza si perfeziona immediatamente secondo quanto previsto al seguente paragrafo 15.

 

L’assegnazione sarà sottoposta alla condizione sospensiva dell’esatto adempimento, da parte del licenziatario selezionato, entro il termine di 10 giorni dalla accettazione condizionata dell’offerta, all’obbligo della fornitura delle garanzie di cui alle lettere a) e b).

 

Nel caso  l’offerente selezionato non produca le garanzie richieste come sopra descritte entro il termine dato, il Comune di Firenze avrà facoltà di scorrere la graduatoria.

 

 

15 L’accordo di licenza

 

Presentate le richieste garanzie, il Comune di Firenze procede ad accettare l’offerta. L’Accordo di Licenza (coerentemente con quanto previsti all’art. 4 del vigente Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze) si intende concluso mediante scrittura privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio. A tal fine i contratti si intenderanno perfezionati con la nota di accettazione dell’offerta sottoscritta digitalmente dalla stazione appaltante e dall’aggiudicatario; La nota di accettazione dell’offerta è assoggettata ad imposta di bollo di € 16,00, a carico licenziatario.

E’ facoltà del Comune di Firenze richiedere di formalizzare l’accordo con un separato e specifico documento meramente ricognitivo della licenza.

 

 

  1. Durata del Contratto di Licenza e possibilità di rinnovo per un anno

 

Il contratto di licenza d’uso avente ad oggetto i diritti sopra descritti decorre dalla stipula del contratto e ha efficacia nel corso delle Stagioni 2021  e 2022 (termine di efficacia 31 dicembre 2022), con possibilità, in caso di accordo tra le parti in tal senso, di rinnovo fino al 31 dicembre 2023.

Nel caso si rendesse necessaria (in virtù della situazione epidemiologica, o di disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, o per altre cause di forza maggiore quali anche l’indisponibilità sopravvenuta, per ragioni legate alla pandemia o ad altre cause, di un numero elevato di calcianti) la sospensione del Torneo del corrente anno, l’efficacia del contratto di licenza sarà estesa alla stagione 2023 (termine di efficacia al 31 dicembre 2023,  con possibilità, in caso di accordo tra le parti in tal senso, di rinnovo fino al 31 dicembre 2024.

L’eventuale rinnovo avverrà alle medesime condizioni previste per gli anni precedenti, come espresse nel presente Avviso, applicando tuttavia il corrispettivo maggiorato di cui al precedente paragrafo 2 del presente Avviso.

I prodotti audiovisivi di cui al paragrafo 3 realizzati e autorizzati dal Comune di Firenze prima del suddetto termine restano di proprietà del licenziatario o dei sublicenziatari, che potranno continuare a trasmetterli e commercializzarli senza limite di tempo.

 

  1. Pagamenti

 

Il Licenziatario è tenuto a pagare il corrispettivo secondo le seguenti scadenze:

– per l’edizione 2021: 2 (due) rate, ciascuna pari al 50% dell’importo totale, la prima con scadenza 31/05/2021 e la seconda con scadenza 31.12.2021.

– per l’edizione 2022: 2 (due) rate, ciascuna pari al 50% dell’importo totale, la prima con scadenza 31/05/2021 e la seconda con scadenza 31/12/2021.

I pagamenti vanno effettuati solo ed esclusivamente mediante il circuito PAGOPA.

 

Il ritardo del pagamento del corrispettivo dovuto comporta la maturazione in favore del Comune di Firenze di interessi di mora decorrenti dal primo giorno di ritardo, senza necessità di preventiva comunicazione o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 192/2012.

Il diritto del Comune agli interessi di mora in virtù di quanto sopra non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Avviso, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario o dei suoi eventuali Sublicenziatari, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, il Comune di Firenze può legittimamente sospendere l’esecuzione del Contratto di Licenza, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla legge applicabile.

Il corrispettivo dovuto al Comune di Firenze non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario o qualsiasi tra i suoi Sublicenziatari non possano esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall’inadempimento del Comune di Firenze.

Nell’ipotesi di sospensione del Torneo del Calcio Storico il Comune di Firenze sospenderà o rimborserà i relativi diritti.

 

  1. Risoluzione

 

E’ facoltà del Comune di Firenze di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso a quanto previsto ai paragrafi  corrispettivo, garanzia di solvibilità,   divieti di trasmissione, pubblicità, obblighi su sublicenza, obblighi del licenziatario, costi segnale, logo o in caso di tre inadempimenti nel corso della durata della licenza a una qualsiasi delle previsioni del paragrafo obblighi di trasmissione, ostacolare diritti altri,  inadempimento senza rimedio entro 15 giorni. E’ inoltre facoltà della del Comune di Firenze di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di grave inadempimento a qualsiasi previsione del presente Avviso o del Contratto di Licenza cui il Licenziatario non abbia posto rimedio entro quindici (15) giorni dalla relativa contestazione.

Il Comune di Firenze ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto di Licenza in qualsiasi momento qualora il Licenziatario subentri in stato di insolvenza o in alcuna procedura fallimentare, concorsuale o di liquidazione.

 

  1. Condizioni speciali

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore degli offerenti.

Il Comune di Firenze non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l’Offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell’Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell’Avviso da parte del Comune di Firenze, la quale ha il pieno diritto di modificare o

ritirare il presente Avviso a sua assoluta discrezione.

 

  1. Tutela della riservatezza

 

Per la presentazione del preventivo, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto a codesto operatore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

 Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

– i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere alla presente richiesta di preventivo, vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

– i dati da fornire da parte dell’operatore economico aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;

– il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale del Comune di Firenze e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a:

– soggetti anche esterni al Comune di Firenze, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di eventuali Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

– altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di affidamento nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; – a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 17.

Diritti dell’operatore economico: relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione del preventivo e la sottoscrizione del contratto da parte dell’operatore economico attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze;

Responsabile interno del trattamento dei dati è la Dr.ssa Francesca Santoro, Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco;

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di affidamento. Mediante la presentazione del preventivo, l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016. 20.

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati di cui agli artt. da 2-sexies a 2-octies del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio del preventivo, l’operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Lo Sponsor contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell’esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all’altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all’applicazione delle disposizioni suddette.

 

  1. Penali

 

Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 2043, in caso di inadempimento, imputabile al licenziatario, del termine previsto al paragrafo 8.4 del presente Avviso, il licenziatario, dopo due mesi di ritardo dalla scadenza del suddetto termine, sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell’inadempimento, una somma pari ad € 150,00 per ogni ulteriore mese di ritardo.

In caso di inadempimento  di quanto previsto al paragrafo 3.2 del presente Avviso relativo all’obbligo di mettere a disposizione il segnale della diretta delle gare, il licenziatario potrà essere obbligato a versare, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell’inadempimento, a titolo di penale, una somma pari ad € 30.000,00.

La penale, come sopra determinata, ha natura di sanzione contrattuale e non di ristoro del danno non incidendo sul diritto del comune di Firenze di richiedere, in sede giudiziale, in aggiunta alla penale medesima, il risarcimento integrale del pregiudizio patito.

 

  1. Responsabile procedimento e informazioni

 

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice della Direzione Ufficio del Sindaco, Dott.ssa Francesca Santoro.

Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi al dott. Pietro Sonnati, pietro.sonnati@comune.fi.ite al dott. Massimo Capantini, massimo.capantini@comune.fi.it.

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e al link  https://affidamenti.comune.fi.it/node/7107

  1. Richiesta di chiarimenti

 

Gli operatori economici potranno presentare richieste di chiarimenti relativi  alla presente procedura, mediante pec da inviarsi all’indirizzo uff.sindaco@pec.comune.fi.it, entro e non oltre il giorno 26/03/2021. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 30/03/2021 e pubblicate sul Profilo del Committente all’interno della pagina di dettaglio della gara.

 

24 . Foro competente

 

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di

sponsorizzazione è quello di Firenze.

 

 

                                                                                                                  LA DIRETTRICE

                                                                                                 DIREZIONE UFFICIO DEL SINDACO

                                                                                                         Dott.ssa Francesca Santoro

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