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Federsupporter – Diritti Tv: l’Autorità Garante riapre il procedimento per violazione da parte della LNP delle norme sulla concorrenza

In particolare, il Consiglio di Stato aveva stabilito che una minore competizione e concorrenza tra gli operatori delle pay-Tv nello sfruttamento dei diritti in questione “ risulta idoneo a produrre effetti negativi sui consumatori, conducendo a prezzi di fruizione dei contenuti televisivi potenzialmente più elevati e ad una inferiore varietà e qualità dell’offerta”.


Ciò premesso, la AGCM, con propria decisione del 17 ottobre scorso, ha riaperto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, il procedimento avviato il 22 luglio 2009 e chiuso il 10 gennaio 2010: procedimento che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2012.


E’ evidente, peraltro, che l’AGCM non potrà che attenersi a quanto stabilito nel merito dal Consiglio di Stato e, quindi, è probabile, per non dire scontato, che l’esito del procedimento sul piano amministrativo potrebbe essere quello dell’irrogazione di una forte sanzione pecuniaria nei confronti della LNP.


Sul piano civilistico, restano ferme tutte le considerazioni svolte nel citato commento alla suddetta sentenza: commento consultabile sul sito www.federsupporter.it.


In particolare, valgono le considerazioni svolte circa i profili risarcitori ( da valutare l’ipotesi di una class action) nei confronti dei consumatori per le conseguenze ( prezzi più elevati di fruizione dei contenuti televisivi e inferiore varietà e qualità dei medesimi) derivanti dalla accertata violazione delle norme sulla concorrenza ( abuso di posizione dominante) , determinate dalle condizioni imposte dalla LNP per lo sfruttamento dei diritti audiovisivi concernenti i campionati di calcio di Serie A e B 2011-2011 e 2011-2012.


Sulla materia dei diritti televisivi si richiama anche l’attenzione sull’ampio commento alla sentenza 4 ottobre 2011 della Corte di Giustizia Europea: commento pure esso consultabile sul sito www.federsupporter.it.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 12 aprile 2011, definitivamente confermando una precedente sentenza del TAR del Lazio, aveva annullato la delibera in data 10 gennaio 2010 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM) con la quale la stessa Autorità aveva deciso di chiudere il procedimento avviato il 22 luglio 2009 nei confronti della Lega Nazionale Professionisti ( LNP) per violazione delle norme, interne e comunitarie, sulla concorrenza relativamente alla cessione dei diritti audiovisivi per i campionati di calcio di Serie A e B 2010-2011 e 2011-1012 ( un ampio commento della sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito www.federsupporter.it).

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