Calcio – Parte il DL sugli steward nei campi di calcio
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”
il decreto dell’8 agosto scorso del ministro dell’Interno, Giuliano
Amato, su ‘Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi. Il decreto, composto da sette articoli, entrerà in vigore tra 15 giorni. Le disposizioni del decreto in esame si applicano a decorrere dalla stagione calcistica
2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive. Di seguito il testo completo: –
Articolo 1 Campo di applicazione 1. Sono soggetti alle disposizioni del
presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza
superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle
squadre di calcio professionistiche. – Articolo 2 Obblighi delle
società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti
del personale 1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive
di cui all’art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al
controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori ed
alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto,
attraverso propri addetti, di seguito denominati «steward»,
assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile
per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma
degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell’interno del
18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito
denominato «delegato per la sicurezza». 2. I servizi di cui al comma 1
sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero
avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma
dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. I servizi di cui
al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo
operativo sicurezza, di seguito denominato «G. O. S.», nominato ai
sensi dell’art. 19-ter del decreto del Ministro dell’interno del 18
marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio di impianti sportivi», come successivamente modificato ed
integrato, nonchè degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal
questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che
richiedono l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti
alle Forze di polizia. – Articolo 3 Selezione e formazione del
personale 1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui
all’art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward
sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e
psicoattitudinali di cui all’allegato A del presente decreto,
sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali
ivi previsti. 2. La stessa società trasmette l’elenco nominativo dei
candidati che si intendono avviare alla formazione per l’espletamento
dell’attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede
l’impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per
l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui
all’allegato A, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di
impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti,
dandone comunicazione alla società sportiva. 3. Il personale
selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle
società sportive di cui all’art. 2, alla frequenza di corsi di
formazione e di addestramento finalizzati all’acquisizione delle
capacità professionali di cui all’allegato A del presente decreto. I
requisiti minimi della formazione e dell’addestramento del predetto
personale sono stabiliti nell’allegato B del presente decreto. 4.
Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una
dettagliata relazione a cura dell’organismo formativo, recante la
durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei
frequentatori, l’elenco delle persone che hanno superato il corso è
trasmesso alla società sportiva interessata all’impiego ed al questore.
5. L’organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture
formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui
qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui
all’allegato B al presente decreto, è attestata dall’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive. – Articolo 4 Motivi di
decadenza dall’incarico 1. L’elenco delle persone formate a norma
dell’art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla questura della
provincia ove ha sede l’impianto sportivo, anche al fine di verificare
periodicamente, e comunque prima dell’inizio di ogni stagione
calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l’impiego presso
gli impianti sportivi. 2. Il prefetto della provincia, su segnalazione
del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti
casi: 1) perdita di almeno uno dei requisiti; 2) violazione o omissione
delle disposizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza o
dall’amministrazione, ente o società affidataria; 3) tenuta di condotte
incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; 4)
ogni altro abuso del titolo. 3. Nel caso di perdita temporanea dei
requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di
inabilità. – Articolo 5 Disposizioni generali sul servizio degli
steward 1. Nell’espletamento dei compiti di direzione e controllo, il
delegato per la sicurezza pianifica l’impiego degli steward sulla base
dell’organigramma di cui all’allegato C al presente decreto, secondo un
piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara.
Predispone, altresì, l’elenco del personale impiegato, avendo cura di
associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando
l’area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità
operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa.
L’elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al questore. 2.
Il conferimento dei compiti di «coordinatore» e di «responsabile di
funzione» è subordinato al preventivo assenso del questore. 3. Gli
steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una
casacca, con le caratteristiche di cui all’allegato D del presente
decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente,
in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta
«steward» ed un numero progressivo associato al nominativo
dell’operatore. È consentito applicare sulla tasca per supporto radio
della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che
individuano i compiti di «capo unita», di «coordinatore» e di
«responsabile di funzione.

