Sport&Affari – Sponsorizzazioni e fiscalita’…quale futuro in Italia


Recentemente ci sono state altre pronunce,  tra cui quella della Commissione tributaria provinciale di Mantova, che ha ribaltato la tesi sulla questione della necessità di ancorare la sponsorizzazione a dei risultati tangibili in tema di incremento del fatturato. Per la commissione mantovana “la problematica viene ricondotta al fatto che non è possibile giudicare ex post l’effetto della sponsorizzazione e concludere, che, ove l’incremento del fatturato non sia sensibile, allora il costo sia anti-economico e come tale non deducibile. L’imprenditore che sostiene il costo per la sponsorizzazione non è in grado di conoscere ex ante l’effetto dell’investimento, lo può solo sperare”.


 


In definitiva la sponsorizzazione rientra nell’ambito delle spese di pubblicità e come tale rappresenta un costo deducibile per intero nell’anno in cui lo si sostiene o in alternativa in cinque anni.


La tesi del Fisco italiano, pertant, è quella di creare un legame tra sponsorizzazione e aumento dei ricavi. E’ chiaro che se nel tempo venisse accettata, il mondo sportivo, soprattutto dilettantistico, ne uscirebbe con le ossa rotte.


Questa interpretazione è stata confortata da alcune sentenze favorevoli e da altre sfavorevoli come nel caso recente del tribunale di Mantova.


Pertanto si potrebbe verificare una sentenza della Corte di Cassazione che definisca il tutto, oppure arrivare alla mediazione del CONI con l’Agenzia delle Entrate, in modo da emettere una circolare che chiarisca, una volta per tutte, la problematica in esame.


Il collegamento della sponsorizzazione con l’aumento dei ricavi aziendale è una forzatura anche perchè i risultati di un sodalizio sponsorizzativo, storicamente, sono visibili dopo il terzo anno di partenariato. In sintesi, secondo quanto pensano i maggiori tributaristi, può essere una condizione sufficiente ma non necessaria.


Resta valido il “dettato normativo”, secondo il quale devono qualificarsi come spese pubblicitarie o di propaganda (e quindi deducibili per intero) quelle erogate per iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi.


Quindi è molto importante che il contratto di sponsorizzazione risulti da atto scritto e che all’interno della stesso sia presente la descrizione delle prestazioni da eseguire (evidenziando la pubblicità di prodotti, marchi e servizi su maglie, materiale gara e supporti publbicitari fissi/mobili). E’ altrettanto importante poi che si documenti (anche fotograficamente) tale attività pubblicitaria legata alla promozione/sponsorizzazione di prodotto o servizi.


Per quanto riguarda le associazioni dilettantistiche esiste, tra l’altro, una norma speciale che detta una “presunzione assoluta”, ossia l’articolo 90, comma 8 della legge 289/02. Quest’ultimo stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200 mila euro, una vera e propria spesa di pubblicità.


In particolare per quanto riguardo il “nesso” che il Fisco vuole creare tra sponsorizzazione e aumento delle vendite (sponsorizzazione=aumento delle vendite), con questa tesi si dimentica clamorosamente la “funzione sociale” della sponsorizzazione. A volte, è bene ricordarlo, la sponsorship è anche un risarcimento dell’impresa nei confronti del territorio, come è successo diverse volte in questi ultimi anni nel Nord come nel Sud Italia.

In questo spazio, ripreso dal periodico “ASI”-“Primato” –  tratteremo di una “partita” speciale, ovvero quella intrapresa dalle aziende sponsorizzatrici e/o dalle associazioni sportive nei confronti del Fisco, sul tema delle sponsorizzazioni, una delle fonti di ricavo primarie per il mondo dello sport, soprattutto se parliamo di quello non professionistico. Il Fisco infatti ha deciso di contestare proprio le spese di sponsorizzazione, che, se ritenute eccessive, sarebbero riprese a tassazione dagli uffici delle Entrate presenti sul territorio nazionale. Nei primi mesi del 2012 si sono verificati numerosi accertamenti promossi da varie direzioni generali delle Entrate, con l’obiettivo di “contestare la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, quando esse si presentavano di entità eccessivamente onerosa in relazione al volume d’affari e superiore al 20% del reddito del contribuente che ne avesse sostenuto la spesa”.

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Marcel Vulpis

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