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La norma sul rinnovo dei mandati del CONI e delle FSN

Pubblichiamo il testo integrale dell’emendamento (non accettato) sul tema dei mandati collegati ai ruoli apicali dell’ente pubblico CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali. 

All’articolo 1, dopo il comma 233, è aggiunto il seguente: «234-bis. Al fine di assicurare il migliore impiego delle risorse assegnate al Comitato Italiano Olimpico Nazionale, al Comitato Italiano Paralimpico e, per il loro tramite, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, la disciplina del numero di rinnovi ai mandati dei presidenti e dei membri degli organi direttivi nazionali di tali enti è modificata come segue: a) all’articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, a eccezione di quelli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere più di tre mandati». b) all’articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Gli statuti prevedono le procedure per l’elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva». c) all’articolo 4, comma secondo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: i) al terzo periodo, le parole: «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»; ii) il quarto periodo è soppresso; d) all’articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Gli statuti prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva paralimpici». e) i presidenti e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno raggiunto i suddetti limiti possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. f) sono abrogati: i) il comma 3 dell’articolo 4 del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43; ii), i commi 3 e 4, dell’articolo 14 del d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43; iii) il comma 6 dell’articolo 2 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15; iv) i commi 3 e 4 dell’articolo 16 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. Molea (Civici e Innovatori), Sbrollini (PD), Brandolin (PD), Coccia (PD). 

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