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Ferraria & Partners: istanza all’Antitrust contro l’albo dei Direttori Sportivi

La finalità – si legge in una nota diffusa da Ferraria & Partners (studio legale e tributario romano) –  è quella di rendere liberamente accessibile a tutti l’esercizio di tali attività. Si sottolinea c che la figura del D.S. ,come regolamentata in Italia, non trova pari in alcun altro Paese straniero, ma, soprattutto, tale regolamentazione non discende da altra regolamentazione di Federazione “superiore” (FIFA o UEFA) come, invece, accadeva per gli Agenti.

Diciamo “no” al Regolamento dei D.S., continua il tributarista Flavio Ferraria, perché discrimina, perché non tiene conto del merito, perché costituisce e difende un’altra casta di cui non vi è bisogno.

Diciamo “sì” alla deregulation,  perché un siffatto sistema tutto italiano  non esiste in nessun altro Paese Europeo; In Germania, in Spagna, in Inghilterra ecc. Chiunque può aspirare liberamente a svolgere tale professione che, solo da noi, può essere fatta solo da coloro che appartengono ad un albo. 

Di seguito il testo dell’istanza presentata da Ferraria & Partners. 

Alla

Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

Piazza G. Verdi, 6/a

00198-ROMA-

ISTANZA

     La scrivente Associazione Professionale “Ferraria & Partners–Studio di Consulenza Tributaria, Legale e del Lavoro” con sede in Roma alla Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 130 cap 00144, codice fiscale e Partita Iva 11490511000, telefono 06.5295052, fax 06.5295058, posta elettronica studio.ferraria@mclink.it, indirizzo PEC studioferraria@cgn.legalmail.it, rappresentata per quanto segue dal contitolare Dott. Alessandro Ferraria operante ed attiva nel campo dei servizi professionali ad imprese e privati segnatamente nell’ambito tributario, legale e del lavoro, preso atto che, ai sensi dell’art. 2 della Legge nr. 287 del 10.10.1990 e seguenti modificazioni codesta Autorità può esprimere pareri tanto sulle iniziative legislative o regolamentari che possano verificare intese restrittive della libera concorrenza

SOTTOPONE

alla attenzione di codesta Ill.ma Autorità le anomalie in termini di concorrenza che potrebbero risultare dalla applicazione del “Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, dei Collaboratori della Gestione Sportiva, degli Osservatori calcistici per società professionistiche”  (All. nr. 1) adottato, con modificazioni, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con sede in Roma, alla Via G. Allegri, 14 cap 00198 (in seguito F.I.G.C.) con il Comunicato Ufficiale nr. 245/A del 27 aprile 2015

PREMESSO CHE

questa Ill.ma Autorità ha già provveduto ad effettuare una indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico in Italia conclusasi con il provvedimento nr. 16280 del 21.12.2006 e che ha riguardato, in modo più ravvicinato, la figura dell’Agente di Calciatori sotto il profilo del suo inquadramento giuridico nonché del mercato di riferimento mettendo in luce le anomalie sotto il profilo della libera concorrenza;

PREMESSO CHE

la regolamentazione federale nazionale dell’attività della figura di cui sopra discendeva da una regolamentazione gerarchicamente superiore prevista e deliberata dalla F.I.F.A. e che tale regolamentazione non esiste più essendo stata, recentemente, integralmente abrogata dalla stessa F.I.F.A. e dunque con effetto a cascata anche dalla F.I.G.C.;

PREMESSO CHE

questa Ill.ma Autorità ha già avuto modo, nell’indagine citata, di considerare che le delibere e dunque i Regolamenti adottati dalla F.I.G.C. sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese;

SI SEGNALA QUANTO DI SEGUITO

  1. 1. Nel merito. Sulle restrizioni dell’accesso al mercato del lavoro

Il Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. persegue la finalità di regolamentare rigidamente l’attività di alcuni soggetti persone fisiche fornendone anche una distinta e specifica definizione con riferimento a:

  • Direttore Sportivo;
  • Collaboratore della Gestione sportiva;
  • Osservatore calcistico per società professionistiche.

Mentre il profilo del Direttore Sportivo trova una sua lontana genesi temporale (e regolamentare) le ulteriori due categorie sono di più recente “istituzione” ed in ogni caso trovano collocazione contestuale sempre all’interno dell’Elenco speciale tenuto dalla F.I.G.C.

I tre profili summenzionati possono essere esclusivamente persone fisiche che, per poter svolgere l’attività che sono chiamati a svolgere e che è  definita dallo stesso Regolamento, devono obbligatoriamente essere iscritte nell’apposito elenco (Art. 1  del Regolamento).

In assenza di tale iscrizione l’esercizio di tale attività è vietata.

 Tale iscrizione, per tutti e tre i soggetti, è subordinata esclusivamente ad una serie di restrizioni che possono sintetizzarsi come segue:

  • Ottenimento di un diploma di abilitazione a seguito della frequentazione di apposito corso bandito ed organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
  • Tali corsi sono organizzati di norma con cadenza annuale (Art. 3 c. 2 del Regolamento) dal Settore Tecnico, cosicché, prevedendo una totale arbitrarietà nell’ambito della cadenza temporale dell’organizzazione, il Settore Tecnico ha facoltà di organizzare, come di non organizzare (come già successo) i corsi abilitativi;
  • I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi sono interamente devoluti alla unilaterale organizzazione del Settore Tecnico con la collaborazione dell’A.Di.SE (Associazione Direttori Sportivi) che risulta essere una associazione (l’unica attualmente) privata che raggruppa in modo associativo tali operatori del settore (Art. 3 c. 3 del Regolamento)
  • Per poter partecipare al corso abilitativo, il candidato deve necessariamente allegare alla domanda tutti i documenti che vengono richiesti pena la sua inammissibilità (Art. 3 c. 4 del Regolamento);
  • Il Bando di ammissione al corso per l’abilitazione (che viene emanato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. con un proprio Comunicato Ufficiale) (All. nr. 2) prevede una corposa serie di restrizioni in quanto, in primo luogo esso non è aperto a tutti perché è contingentato numericamente (massimo 40 partecipanti nel bando dell’anno 2014); in secondo luogo i 40 partecipanti sono selezionati secondo una graduatoria a punteggio stilata con un meccanismo fortemente penalizzante in capo a coloro che, in un modo o nell’altro, non hanno avuto precedenti esperienze lavorative nei settori di competenza. Alla frequentazione del corso non sono ammessi a partecipare coloro che, pur maggiorenni, abbiano età inferiore ai 25 anni ed è necessario versare al Settore Tecnico una quota di partecipazione oggi fissata in Euro 2.500,00. Nell’ambito, poi, della sub-regolamentazione che effettua il Settore Tecnico, a conferma ulteriore della rigidità con cui viene organizzato l’accesso a tale mercato del lavoro (perché di questo si tratta) la richiesta di partecipazione al Corso è anche subordinata al deposito di una lettera di presentazione a firma autografa del Presidente della Società Calcistica che segnala il nominativo della persona “meritevole” di partecipare. Voglia altresì tenere conto questa Ill.ma Autorità che tutte queste specificità, in caso di assenza, danno luogo alla non partecipazione al Corso e dunque alla non iscrizione nell’elenco e dunque ancora al non esercizio della attività.
  1. 2. Il “mercato” di riferimento.

       Risulta evidente, a parere degli istanti, che le possibili restrizioni sopra segnalate appaiono fortemente restrittive della concorrenza in un mercato, seppur non ampio sotto il profilo numerico dei soggetti da includere, che, anche in virtù dell’accordo collettivo con predisposizione del contratto di lavoro tipo sottoscritto tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti, Lega Serie “C” e A.Di.SE.,  qualifica i soggetti interessati (Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva ed Osservatori) come, alternativamente, lavoratori dipendenti ovvero lavoratori autonomi. Pertanto, se è da tale qualificazione giuridica che si deve necessariamente partire, è altrettanto agevole comprendere come ci si muova nell’ambito delle prestazioni di un servizio professionale caratterizzato ora da un rapporto di lavoro subordinato, ora da un rapporto di lavoro autonomo con assoluta discrezionalità, non solo nella scelta della forma, ma anche nella quantificazione dei corrispettivi che sono lasciati alla libera determinazione delle parti contraenti così come espressamente disposto dall’accordo collettivo. (All. Nr. 3). A queste considerazioni si deve anche  aggiungere per completezza di ragionamento che l’art. 8 c. 1 del regolamento vieta alle società sportive di avvalersi delle prestazioni professionali di soggetti non iscritti all’Elenco impedendo alle medesime di assumere od incaricare soggetti di loro fiducia intuito personae;  gli stessi, pertanto, finiscono così per essere necessariamente scelti all’interno di una ristretta cerchia di personale e, pur lasciando discrezionalità alle parti circa la determinazione del salario/compenso, in virtù della legge economica della domanda e dell’offerta, va da sé che verosimilmente da tale schema ci si può solo attendere una tendenza  “rialzista” dell’entità del salario/compenso. 

Riguardo il mercato dei servizi professionali in Italia, questa Ill.ma Autorità Garante è perfettamente a conoscenza della attuale regolamentazione normativa e del relativo inquadramento giuridico cosicché si ritiene pleonastico in questa sede ripercorrere doviziosamente i particolari della materia. Tuttavia, giova senz’altro ad una chiarezza espositiva, ripetere alcuni dei capisaldi di tale problematica, ricordando che in Italia attualmente le libere professioni sono catalogate in due “grandi” famiglie; l’una è quella delle professioni cosiddette “ordinistiche” i cui caratteri essenziali sono contenuti nel Codice Civile e nelle leggi ordinarie che le regolamentano, l’altra, è quella che fa riferimento alla Legge nr. 4/2013 che individua tutte le altre libere professioni nell’ambito del libero associazionismo individuando tutte quelle attività professionali che sono liberamente esercitabili senza vincoli ordinistici; la professione del Direttore Sportivo, del Collaboratore, e dell’Osservatore non sono ovviamente ricomprese all’interno di Ordini Professionali; potrebbero essere ricomprese nella seconda “famiglia” ma non risulta agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico che l’A.Di.SE (al momento l’unica associazione di categoria) sia iscritta all’elenco da questo tenuto come per legge. Ciò per dire che il fenomeno segnalato risulta, inoltre, avere una regolamentazione sui generis qualificabile come autonoma, fuori dagli schemi legalmente previsti  e, verosimilmente, fortemente restrittiva della concorrenza con effetti distorsivi del mercato del lavoro con particolare riferimento innanzitutto alle modalità di accesso per quanto sopra evidenziato in sintesi.

Una diversa raffigurazione potrebbe (o dovrebbe) essere quella per la quale, in un libero mercato, le società calcistiche, società commerciali con fine di lucro a tutti gli effetti, dovrebbero poter incaricare o assumere soggetti professionali all’interno delle tre categorie oggetto della presente istanza senza i vincoli regolamentari predetti quanto meno perché tali lavoratori non appaiono diversamente e legalmente inquadrati; così come, al contrario, i lavoratori, sempre nell’ambito di un libero mercato del lavoro, dovrebbero poter essere messi in condizione di offrire le loro abilità professionali senza i paletti che invece sono presenti nella attuale regolamentazione  fortemente riduttiva.

Vi è inoltre da segnalare che una simile disciplina come quella segnalata, non trova pari in nessun altro ordinamento sportivo europeo e men che meno proviene o discende da regolamentazioni  di Federazioni “superiori” quali F.I.F.A o U.E.F.A e ciò sta a significare che la regolamentazione che la F.I.G.C. intende stabilire, come stabilisce con il Regolamento segnalato all’ attenzione di questa Autorità, rappresenta un unicum non ravvisabile in altro ordinamento sportivo internazionale.

D’altra parte l’attività che svolgono i profili professionali di cui si discute (Direttore Sportivo, Collaboratore della Gestione Sportiva e Osservatore) è una attività inquadrabile in un ambito palesemente economico e dunque sindacabile ai sensi della normativa a tutela della concorrenza. A parere degli istanti non vi è dubbio che l’attuale regolamentazione sia fortemente distorsiva della concorrenza medesima e che tali distorsioni siano dirette a tutti gli operatori economici di questo settore: 

  • È distorsiva nei confronti delle società di calcio perché non conferisce libertà  di affidamento nello scegliere i soggetti ai quali conferire l’incarico ma bensì le obbliga ad effettuare tale scelta all’interno esclusivo di un determinato contesto;
  • E’ distorsiva nei confronti dei soggetti che operano in tale settore in quanto, a parità di condizioni (ad es. per titolo di studio ed esperienze professionali acquisite) le barriere all’accesso sono addirittura invalicabili se e laddove, fra gli altri requisiti, sussiste l’obbligo di essere “presentati” tramite apposita e specifica lettera sottoscritta dal Presidente della Società di calcio che richieda la prestazione.

Relativamente, inoltre, all’accesso alla professione, risulta fortemente consolidato il principio secondo il quale questa Ill.ma Autorità ha sempre ritenuto che la previsione di un esame abilitativo costituisce sempre, di per sé, uno strumento idoneo ad ostacolare l’accesso a soggetti comunque qualificati e rappresenta, “l’elenco”, un obbligo regolamentare che non risponde ad alcuna esigenza di necessari età e proporzionalità  atteso che lo svolgimento delle attività in questione non coinvolgono né riguardano interessi di natura generale tali da giustificare una siffatta barriera all’accesso. Si aggiunga a tutto ciò che anche in tale contesto la previsione di un esame abilitativo viene organizzato, tenuto e gestito dallo stesso Settore Tecnico della F.I.G.C. eliminando alla fonte il principio della terzietà del soggetto giudicante foriero, dunque, del concetto di  imparzialità della selezione.

Il tutto contornato da un sistema (Artt. 8, 9 e 10 del Regolamento) sanzionatorio   in capo alle Società calcistiche che dovessero rivolgersi ad un soggetto non iscritto all’Elenco e limitante sotto il profilo della devoluzione della gestione delle eventuali controversie attribuita esclusivamente agli organi federali con divieto di devoluzione agli organi della giustizia ordinaria.

  1. 3. Conclusioni.

Per tutte le considerazioni esposte ut supra invitiamo codesta Ill.ma Autorità Garante, nell’esercizio dei compiti istituzionali a codesta assegnati, ad una valutazione di tutti gli aspetti segnalati come anticoncorrenziali al solo ed esclusivo scopo di voler eventualmente procedere con tutti i poteri e le facoltà che la legge attribuisce a questo Organo per il ripristino di condizioni migliorative tendenti alla eliminazione degli effetti distrorsivi nella conclusiva considerazione che, sebbene il potere di regolamentazione attribuito ad una Federazione sportiva goda di un elevato potere di autonomia tipico dell’ordinamento sportivo, questi, non potrà mai travalicare le attribuzioni dell’ordinamento statuale che è, per sua natura, gerarchicamente superiore e non diversamente aggirabile.

                                                                            P/Ferraria & Partners

                                             Studio di Consulenza Tributaria, Legale e del Lavoro

                                                                       Dott. Alessandro Ferraria                 

Presentata questa mattina a Roma all’Autorità Garante della Concorrenza e del  Mercato (Antitrust) un’istanza in cui si richiede l’intervento di tale organismo, affinché accerti l’esistenza di  “intese restrittive della concorrenza” derivanti dalla applicazione del Regolamento per l’attività di Direttore Sportivi, Collaboratore della Gestione Tecnica e degli Osservatori Calcistici emanato dalla FIGC.

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