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Anche l’Antitrust si abbatte su Lotito (Ss Lazio)….

Nuova tegola sulla testa di Claudio Lotito (presidente Ss Lazio)…Ecco cosa viene contestato al numero uno della S.s. Lazio dall’Antitrust nell’istruttoria iniziata lo scorso 13 gennaio 2005. Si ricorda che non ottemperando agli obblighi di comunicazione preventiva all’Autorità garante della concorrenza e del mercato si può incorrere in sanzioni pecuniarie amministrative fino all’1 per cento del fatturato dell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione (teoricamente il fatturato biancoceleste da prendere in considerazione sarebbe pari a 100,79 mln di euro)

Qui di seguito, grazie alla collaborazione con il portale wwww.spystocks.com, presentiamo il testo della contestazione a firma Antitrust.

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 gennaio 2005;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano
ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui all’articolo
16, comma 1, della medesima legge, l’Autorità può infliggere alle imprese
stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato
dell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTI gli atti della società S.S. Lazio S.p.A., pervenuti in data 5 ottobre
e 3 dicembre 2004, a seguito di richieste di informazioni rispettivamente
del 24 settembre e del 25 ottobre 2004, e contenenti le informazioni idonee
a valutare la natura dell’operazione di concentrazione in esame;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

S.S. Lazio S.p.A. (di seguito S.S. Lazio) è una società quotata in borsa
avente per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e quelle ad
esse connesse e, in particolare, la formazione, la preparazione e la
gestione di squadre di calcio, nonché l’organizzazione di gare, tornei e
ogni altra attività calcistica in genere nel rispetto delle norme direttive
della federazione italiana giuoco calcio (“F.I.G.C.”). La S.S. Lazio è
presente nel campionato di serie A con l’omonima squadra calcistica.
Il fatturato dell’ultimo bilancio di esercizio approvato realizzato dalla
S.S. Lazio è stato di 100,79 milioni di euro.

Il soggetto che ha acquisito il controllo esclusivo della S.S. Lazio è la
Lazio Events S.r.l. (di seguito Lazio Events), società all’uopo costituita
in data 16 luglio 2004, controllata indirettamente dal Sig. Claudio Lotito.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione in esame consiste nell’acquisizione, avvenuta in data 19 luglio
2004, da parte della società Lazio Events, di una partecipazione pari al
26,868% del capitale sociale della Lazio.
In data 24 settembre 2004, l’Assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo
Consiglio di Amministrazione, su proposta di Lazio Events, e ha confermato
al Presidente, Sig. Claudio Lotito, i poteri già attribuitigli
nell’Assemblea del 2 agosto 2004.
Secondo la Comunicazione della Commissione del 1998 sulla nozione di
concentrazione [Comunicaz. CE n. 98/C in Gazzetta Ufficiale CE n. C66 del 2
marzo 98.], il controllo esclusivo di un’impresa “può essere acquisito anche
attraverso una partecipazione di minoranza qualificata. Che ciò sia il caso,
può essere stabilito in base ad elementi di natura giuridica o fattuale”. La
stessa Comunicazione precisa che “il controllo esclusivo può essere
esercitato anche da un azionista di minoranza che ha diritto di gestire gli
affari della società e di determinare la sua politica aziendale”, situazione
che si verifica quando questi può fare affidamento sulla maggioranza dei
membri degli organi sociali dell’impresa.
Sulla base di tali elementi, l’acquisizione della quota del 26,868% appare
idonea a conferire al suo titolare, la società Lazio Events e per essa al
Sig. Claudio Lotito, il controllo esclusivo sulla società S.S. Lazio S.p.A..

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

L’operazione, in quanto comportava l’acquisizione del controllo esclusivo di
un’impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientrava nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non
ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04
ed era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva, disposto
dall’articolo 16, comma 1, citata legge, in quanto, al momento della
realizzazione dell’operazione stessa, il fatturato totale realizzato
nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’impresa acquisita era
risultato superiore alla soglia di cui al citato articolo (41 milioni di
euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l’operazione in oggetto, in quanto comportava
l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituiva una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n.
287/90;

CONSIDERATO che il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a
livello nazionale dall’impresa acquisita è risultato superiore alla soglia
minima prevista dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che,
pertanto, l’operazione sopra individuata era soggetta all’obbligo di
comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che, dalle informazioni fornite da S.S. Lazio S.p.A., emerge che
l’operazione di cui trattasi è stata realizzata in data 24 settembre 2004,
ma non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo
16, comma 1, legge n. 287/90;


DELIBERA

a) di contestare alla società Lazio Events S.r.l. e al Signor Claudio Lotito
la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, disposto
dall’articolo 16, comma 1, legge n. 287/90, della relativa operazione di
concentrazione;
b) l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei
confronti dei suindicati soggetti acquirenti il controllo esclusivo di S.S.
Lazio S.p.A., per l’inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva
dell’operazione di cui alla precedente lettera a);
c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Marinali;
d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la
Direzione “F” dai legali rappresentanti dei soggetti acquirenti il controllo
esclusivo di S.S. Lazio S.p.A., o da persone da esso delegate;
e) che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione,
gli interessati possono far pervenire all’Autorità scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti;
f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di
notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
successivamente pubblicato ai sensi di legge.

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