Bracciani: Modifica dell’88 TULPS può essere nel futuro una prospettiva interessante
L’avvocato Francesco Bracciani difende da due anni i CED collegati commercialmente all’operatore viennese PlanetWin365. Il suo è sicuramente un punto di vista molto interessante, perchè dato da una persona che lavora ogni giorno, a livello legale, in questo settore. A Bracciani abbiamo chiesto pertanto un parere autorevole sulla possibile modifica dell’88 TULPS, oltre che sulla sentenza Costa-Cifone.
D: La fine della legislatura ha portato con sè dei progetti riguardanti una possibile modifica dell’88 TULPS, riconoscendo il valore dei controlli di polizia esteri per le società estere. Crede che questa possa essere una soluzione al problema?
R: Pur non esistendo, almeno allo stato, una soluzione che accontenti tutte la parti interessate, ritengo che questa certamente sarebbe una prospettiva che porterebbe dei notevoli benefici a più soggetti. Sicuramente se ne gioverebbero le società estere dotate di certi requisiti di professionalità, affidabilità e serietà come SKS365 e i CED ad esse collegati, che finalmente non subirebbero più sequestri di attrezzature e processi di merito, con tutte le conseguenze negative a livello non solo penale, ma altresì morale, sociale e psicologico che da essi derivano. Se ne gioverebbero le forze dell’ordine – attualmente impegnate in operazioni di controllo e di repressione di attività che sono, secondo l’insegnamento offerto dalla Corte di Giustizia, tutt’altro che illecite – le cui risorse potrebbero essere impiegate per la prevenzione di attività di reale ed effettivo allarme sociale. Se ne gioverebbero infine, seppure in maniera indiretta, i singoli cittadini, dato che la sottrazione di risorse statali per la repressione di attività che non destano grave allarme sociale si riflette poi, in concreto, nella mancanza di mezzi che sarebbero destinati al contrasto di reati gravi, come quelli contro la persona o la Pubblica Amministrazione. Non sarebbe, invece, una soluzione gradita ai Monopoli ed ai concessionari italiani, da sempre contrari, o quantomeno restii, ad accettare che vengano rispettate le libertà previste dal Trattato in questo campo. Un dato è certo: i controlli di polizia hanno un’innegabile importanza e tanto SKS365 quanto i CED collegati non hanno alcuna intenzione di sottrarvisi. Giova però rimarcare che l’assenza di concessione rilasciata dalle competenti autorità (in primis AAMS) in capo al richiedente, formalmente necessaria ai fini dell’autorizzazione di cui all’88 T.U.L.P.S, non ha la minima rilevanza nella tutela dell’ordine pubblico, tutela posta alla base delle contestazioni mosse ai CED collegati a Planetwin365. Invero, i controlli sulla moralità vengono comunque effettuati dall’autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi degli artt. 11 (che prescrive, nella sostanza, incensuratezza, assenza di carichi pendenti, requisito della “buona condotta”) e 88 del T.U.L.P.S., onde il rilascio della concessione risulta, in pratica, un’inutile duplicazione. E’ vero che tali controlli sono formalmente effettuati anche al momento della richiesta della concessione, ma è pur vero che essi vengono espletati in modo ben più penetrante dalle Questure competenti al rilascio delle autorizzazioni di polizia, al momento del vaglio dei requisiti previsti dall’art. 11 citato. In conclusione: la titolarità della concessione rilasciata da AAMS non assolve affatto al fine della tutela dell’ordine pubblico, risolvendosi invece evidentemente nell’esigenza di rimpinguare le casse statali.
E tale esigenza, contrariamente alla tutela dell’ordine pubblico o del consumatore, come è stato più volte ribadito dalla Corte, non può giustificare limitazioni alle libertà previste dal Trattato.
D: Cosa ne pensa della sentenza CGE Costa-Cifone? Stanley ha pubblicizzato questo risultato come una propria vittoria. E’ corretta questa interpretazione?
La sentenza Costa-Cifone è in primo luogo una vittoria dei signori Marcello Costa ed Ugo Cifone e, in generale, di tutti i titolari dei CED: questo si tende troppo spesso a dimenticarlo. Le sentenze della Corte di Giustizia, infatti, come quelle della “nostra” Corte di cassazione riguardano casi particolari. Certamente, da tali casi specifici possono e debbono essere inferiti princìpi generali, applicabili a tutte le fattispecie simili. Ciò posto, ritenere che soltanto gli operatori legati alla Stanley possano, nelle loro difese, richiamarsi ai concetti giuridici espressi in tale pronuncia, mi pare francamente aberrante e poco rispettoso tanto dell’intelligenza quanto dell’indipendenza e della professionalità sia dei giudici europei, sia di quelli nazionali. Invero, non ha alcun senso logico né giuridico affermare che detta pronuncia possa riguardare soltanto un certo bookmaker. Questo, perché le libertà stabilite e tutelate dal Trattato – così come riaffermate dalla Corte – hanno l’obiettivo di permettere a qualsiasi società voglia offrire i propri servizi (non soltanto in materia di scommesse, bensì in qualsiasi campo economico, come ad esempio le assicurazioni) di “entrare sul mercato” in qualsiasi momento e di operare “transnazionalmente”, ovviamente nel pieno rispetto della normativa nazionale (eccezion fatta per quella ritenuta contrastante con le libertà di cui sopra dalla Corte di Giustizia). Ne discende che sostenere che tale diritto spetti soltanto alla Stanley pare destituito di ogni fondamento, non essendo tale società titolare di maggiori diritti, né destinataria né/o meritevole di maggiori tutele rispetto ad altri bookmakers che operano a livello europeo, come PlanetWin365.
Un nuovo approfondimento sul tema dei giochi e scommesse all’interno della rubrica dell’agenzia Sporteconomy ribattezzata “Bet&Law”. La possibile modifica dell’88 TULPS e gli effetti della sentenza Costa-Cifone, sono al centro di questo articolo di natura tecnica.

