Editoriale/Calcioscommesse – Ecco perchè Rijat Shala è innocente…
ECC.MA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NAZIONALE
Procedimento n.546/CDN/PA/SF
Deferimento Procuratore Federale n.8011/33pf11-12/SP/blp
MEMORIE DIFENSIVE
nell’interesse di RIJAT SHALA nato il
26 settembre 1983 a Prizren in Kosovo (di nazionalità svizzera) ed elettivamente
domiciliato a Foggia in Piazza Italia presso lo studio dell’avv. Gianluca
Guerrasio, dal quale è rappresentato e difeso anche in virtù di nomina allegata
agli atti, si espone quanto segue:
——–
In data 8.05.2012, il Procuratore Federale deferiva
alla Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Rijat Shala, notificando
– a mezzo corriere espresso – il provvedimento ai sensi dell’art. 38, comma 8
lett. a del C.G.S., presso il domicilio eletto ai fini del procedimento stesso.
Nell’atto di deferimento veniva
evidenziato, con riferimento specifico alla posizione del sig. Shala, che la
partita di Tim Cup Coppa Italia disputatasi tra Chievo e Novara in data
30.11.2010 era stata “oggetto di una
specifica attività di alterazione del regolare svolgimento e del risultato
finale della gara, ad opera del noto gruppo degli zingari che misero a disposizione
di alcuni giocatori del Novara, segnatamente Nicola Ventola, Cristian Bertani,
Alberto Maria Fontana e Rijat Shala, consegnandoli materialmente agli stessi
presso l’albergo ove alloggiava la squadra del Novara in vista dell’incontro
contro il Chievo, una cospicua somma di denaro, pari a 150.000,00 euro, al fine
di garantire la realizzazione di un over con vittoria sul campo del Chievo,
risultato effettivamente realizzatosi”.
In
forza di tale ricostruzione operata dalla Procura Federale, la condotta del
calciatore Shala integra la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice
di Giustizia Sportiva con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S.
dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara
in questione.
Va
evidenziato che, con riferimento alla posizione del calciatore Shala, la
Procura Federale abbia ritenuto di doverlo deferire unicamente sulla base delle
dichiarazioni de relato rilasciate
dal Gervasoni a più riprese, prima dinnanzi al Giudice per le Indagini
Preliminari di Cremona (22.12.2011) e poi innanzi al Procuratore della
Repubblica di Cremona (27.12.2011 e 12.03.2012), nonché nell’audizione avanti
la Procura Federale (13.04.2012).
Tali
dichiarazioni rese dal Gervasoni che riferisce fatti non noti a lui
direttamente ma raccontati da un tale G.A. (che, a sua volta, avrebbe appreso i
fatti da un’altra persona indeterminata), quantomeno con riferimento alla
posizione di Shala – che viene sfiorato da tali accuse in modo singolare e del
tutto incerto, provenendo le propalazioni accusatorie a carico dello Shala da
fonte non identificata – sono pacificamente inutilizzabili nel nostro
ordinamento, atteso come non sarà mai possibile interrogare – in qualunque sede
– la presunta fonte del G.A.
Ne
consegue come in base all’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana
non possa mai essere affermata la colpevolezza dello Shala non essendo
possibile giammai interrogare l’Innominato.
A
ciò aggiungasi come tali dichiarazioni provenienti da fonte anonima risultino
assolutamente prive di riscontri certi, univoci, specifici ed individualizzanti
tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati
e con la persona deferita, ossia Shala.
Anzi, risulta prima facie da una lettura delle dichiarazioni del Gervasoni, che
le stesse siano connotate, quando viene sussurrato il nome di Shala (per giunta
in maniera indotta), da pure supposizioni (dovrebbe
trattarsi di Shala) anche inesatte (un
albanese e invece Shala è nato in Kosovo ed è di nazionalità svizzera). Già
queste prime considerazioni dovrebbero essere più che sufficienti per escludere
Shala da queste accuse infamanti.
Ma
passiamo ad analizzare nel dettaglio il materiale probatorio acquisito, per cui
la Procura Federale ha ritenuto opportuno deferire tra gli altri anche il
giocatore Shala.
La
partita Chievo contro Novara di Coppa Italia del 30.11.2010 viene citata per la
prima volta il 22.12.2011 dinnanzi al GIP di Cremona dal Gervasoni che con
riferimento al Novara dice “di questa
squadra fu coinvolto anche Ventola e qualcun altro, in quanto, se non sbaglio,
Bertani quel giorno non giocò e ci voleva l’intervento di qualcun altro”, per
poi specificare, via via che gli tornava la memoria, in data 27.12.2011
dinnanzi al P.M. di Cremona “Ho appreso da G.A. che gli slavi offrirono 150.000 Euro ai
giocatori del Novara perché perdessero con il Chievo con un Over, risultato che
venne effettivamente conseguito. Ricordo
di aver appreso che gli slavi si incontrarono con Ventola nell’albergo e
consegnarono ad un albanese che giocava nel Novara (ora che me ne fate il nome
confermo dovrebbe trattarsi dell’albanese Shala) la somma di circa 150.000
Euro che gli stessi divisero anche con altri giocatori, tra i quali il portiere
Fontana” e, ancora, in data 12.03.2012 sempre dinnanzi al P.M. di Cremona “nell’occasione andò I.H. in albergo per incontrarsi
con i giocatori del Novara per combinare la partita. L’albergo era quello dove
solitamente era in ritiro il Novara nella trasferta di Verona…”, infine in
data 13.04.2012 innanzi alla Procura Federale il Gervasoni riferisce ancora “La possibilità di alterare il risultato
della gara nasce dalla richiesta che mi fece G.A. se avevo la possibilità di
chiedere a qualcuno delle due squadre se era possibile combinare l’incontro. Io
conoscevo Bertani e a lui mi rivolsi. Quest’ultimo si rese disponibile anche se
mi disse che probabilmente non avrebbe giocato…io avrei provveduto solo a
creare il contatto con gli zingari…c’è stato poi l’incontro in albergo di cui
ho riferito all’A.G.”.
Ebbene, come anticipato in precedenza, il
coinvolgimento del giocatore Shala in questo unico e presunto illecito (partita
di Coppa Italia Chievo contro Novara) viene desunto dai predetti relata refero riportati dal Gervasoni ad
intermittenza e fondati su mere supposizioni prive di alcun riscontro obiettivo
e certo, atteso che in data 22.12.2011 (la prima volta che viene citata la
partita Chievo – Novara) lo stesso Gervasoni non menziona in alcun modo il
giocatore Shala, specificando invece che della squadra del Novara “fu coinvolto anche Ventola e qualcun altro,
in quanto, se non sbaglio, Bertani quel giorno non giocò”. Poi, come
d’incanto a distanza di soli 5 giorni, in data 27.12.2011 lo stesso Gervasoni
ricorda di aver appreso da G.A. del coinvolgimento di un albanese (???) che
giocava nel Novara senza però specificare alcun nome in un primo momento. Successivamente,
invece, con una risposta palesemente indotta dalle domande suggestive del P.M.,
sempre il Gervasoni sussurra (per giunta in maniera ipotetica), per la prima ed
unica volta, il nome dell’albanese Shala dicendo “ora che me ne fate il nome
confermo dovrebbe trattarsi dell’albanese Shala”. Ed è proprio questo
passaggio a gettare in maniera indebita ed ardita nel calderone dell’inchiesta
sul calcioscommesse anche il calciatore Shala.
Ora, volendo analizzare con umiltà e
serenità la valenza di tali dichiarazioni rese dal Gervasoni a singhiozzo e “per sentito dire”, con riferimento alla
specifica situazione del calciatore Shala, non può sfuggire innanzitutto che le
stesse siano prive dei requisiti di coerenza, costanza e spontaneità. Tali
dichiarazioni, difatti, rilasciate ad intermittenza dal Gervasoni che si
trovava in stato di custodia cautelare in carcere sin dal 19 dicembre 2011 e
che rischiava di passare oltre al Natale anche il Capodanno in carcere, sono
state rivedute ed adeguate all’impostazione dell’organo dell’accusa dal quale
dipendevano e dipendono in buona parte le sue sorti processuali e, neanche a
dirlo, allo stesso Gervasoni gli vengono concessi i domiciliari solo dopo le
ulteriori “precisazioni” del 27 dicembre 2011 rese innanzi al P.M. di Cremona.
Ma
vi è più.
Nell’interrogatorio
davanti al P.M. di Cremona tenutosi il 27.12.2011 il Gervasoni parla in maniera
indefinita e totalmente sbiadita e senza averne mai fatto cenno in precedenza
(ossia, il 22.12.2011) di un albanese coinvolto nella combine di Chievo – Novara,
anche in questa circostanza senza specificare il suo nome. Subito dopo, a
seguito di domande palesemente suggestive del P.M. volte a dare un volto ed un
nome a questo fantomatico albanese, il Gervasoni, ancora con dichiarazione
connotata dal dubbio e dall’incertezza, precisa “ora che me ne fate il nome confermo
dovrebbe trattarsi dell’albanese Shala”.
In primis tale risposta è priva di genuinità e
spontaneità dal momento che non viene resa dal Gervasoni né nel primo interrogatorio
davanti al Gip di Cremona, né nell’immediatezza del secondo interrogatorio
davanti al P.M. di Cremona, ma solo a seguito delle domande suggestive formulate
dal P.M.
E’
evidente che, nel caso di specie, questa tipologia di domande che suggeriscono
la risposta incide sul ricordo del Gervasoni (anche nel caso fosse in buona
fede) fino ad alterarlo ed inficiare proprio quella ricerca della verità
sostanziale a cui è diretto qualsiasi organo giudicante. Tali domande affermano
più di quanto non chiedano e inducono l’interrogato a rispondere in modo tale
da confermare i presupposti della domanda. Se è vero che la ricerca della verità
sostanziale è stata definita più volte dalla Corte Costituzionale come un
valore assoluto e fine cui deve tendere il processo, è altrettanto vero che secoli
di storia della scienza hanno insegnato che la ricerca della verità
sostanziale, presuppone necessariamente la correttezza del metodo di ricerca.
Va,
altresì, sottolineato che la predetta dichiarazione del Gervasoni, quando
bisbiglia (per giunta in maniera ipotetica dicendo “dovrebbe”) il nome del giocatore albanese Shala, difetta del tutto
anche di riscontri certi, univoci ed individualizzanti tali da consentire un
collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati allo stesso Shala.
Difatti, va precisato che il giocatore Shala non è albanese, bensì è di
nazionalità svizzera ed è nato in Kosovo; pertanto, trattasi di un ulteriore ed
evidente elemento che allontana ancor più qualsiasi ipotesi di coinvolgimento dello
stesso Shala nella presunta combine di Chievo contro Novara.
Se
quanto innanzi detto non fosse sufficiente a ritenere estraneo il giocatore
Shala all’illecito contestato, si evidenzia ancora che il Gervasoni (sempre con
riferimento alla posizione di Shala) riferisce cose a cui non ha assistito
direttamente, ma solo circostanze che avrebbe appresso da un tale G.A. che, tra
l’altro, non è mai stato nel famigerato e misterioso albergo, dal momento che è
lo stesso Gervasoni a riferire dinnanzi al P.M. di Cremona (il 12.03.2012) che
ci andò tale I.H., specificando con evidente approssimazione e indeterminatezza
“l’albergo era quello dove solitamente
era in ritiro il Novara nella trasferta di Verona…”; ma poi tali
dichiarazioni rese dal Gervasoni non sono state confermate da nessuno dei
soggetti sentiti, né hanno trovato alcun obiettivo riscontro.
Con
riferimento alla posizione di Shala, non ci pare affatto che i dati probatori
acquisiti su cui si fonda il vaglio di attendibilità e di credibilità del
Gervasoni siano di tale consistenza da resistere, sul piano logico, alle
suddette obiezioni ricavabili dagli elementi di segno opposto addotti in questa
sede nell’interesse di Shala. L’attenzione, quindi, su quanto riferito dal
Gervasoni, nel caso di specie, deve necessariamente essere più rigorosa e deve
vagliare i crismi quantomeno dell’elevata probabilità e dell’elevato grado di
credibilità razionale che allo stato non sembrano proprio sussistere.
Tra
l’altro, il Gervasoni ha un preciso interesse a muovere il maggior numero di
accuse, il più possibile gravi, nei confronti di un rilevante numero di
persone. Difatti, la gravità e l’importanza dei fatti dei quali consente
l’accertamento è direttamente proporzionale ai “vantaggi” (a conferma di ciò,
subito dopo le ulteriori accuse del 27.12.2011 gli vengono concessi gli arresti
domiciliari) che con la chiamata in correità di altri soggetti può ottenere
attraverso la collaborazione.
In
sostanza, la risposta del Gervasoni indotta dalla domanda suggestiva del P.M.
di Cremona (ora che me ne fate il nome confermo
che dovrebbe trattarsi dell’albanese Shala) difetta del benché minimo
requisito necessario perché si possa dare un crisma di credibilità ed
attendibilità a tale dichiarazione; assenza
di cognizione diretta (de relato
doppio ed indeterminato); assenza di precisione (Shala come detto
non è albanese ma di nazionalità svizzera e di origini kosovare), assenza di coerenza e costanza (il
22.12.2011 fa il nome dei soli Ventola e Bertani per poi, a distanza di soli 5
giorni sussurrare il nome dell’albanese Shala per giunta in maniera ipotetica),
assenza di spontaneità e genuinità atteso
che il nome di Shala viene fatto solo a seguito di suggerimento del P.M.
In
sostanza, le circostanze riportate dal Gervasoni, con riferimento alla
posizione di Shala, non sono riferite per cognizione diretta, né sono
caratterizzate da profili di certezza, bensì sono contraddistinte da ambiguità
atteso che lo stesso nome di Shala viene sussurrato in maniera del tutto nebulosa
ed ipotetica. Trattasi, anche nella prospettiva accusatoria, di semplice
percezione di un sospetto vago, indeterminato e caratterizzato dal “sentito
dire”.
La Procura Federale, essendo ben conscia
che il quadro indiziario a carico di Shala fosse del tutto sfornito di
riscontri seri ed obiettivi, cita (evidentemente non avendo proprio null’altro
da riferire) un ulteriore passaggio considerato “significativo”, ossia quello
per cui stando alle dichiarazioni di Drascek, i calciatori del Novara
menzionati dal Gervasoni sarebbero risultati essere accomunati da rapporti di
particolare confidenza e poi che lo stesso Drascek avrebbe precisato che Shala
aveva chiesto qualche prestito ad alcuni compagni di squadra, evidenziando,
quindi, una qualche difficoltà economica.
Nello
specifico Drascek riferisce “ricordo di aver
giocato la gara Chievo – Novara di Coppa Italia del 30.10.10 e di non aver
notato nulla di strano…gli stipendi al Novara venivano pagati puntualmente e
non ricordo di compagni che avessero particolari difficoltà economiche, ricordo
solo vagamente che Shala Rijat aveva chiesto qualche prestito a qualche
compagno. Ricordo che Shala aveva maggiore confidenza con Ventola e anche con
Bertani, anche se non so se si frequentasse anche al di fuori”. Considerare
tali dichiarazioni di Drascek significative e di supporto a quanto dichiarato
dal Gervasoni, ci pare con tutta onestà alquanto ardito. Difatti, lo stesso Drascek ha innanzitutto escluso di aver
notato qualcosa di strano durante la partita di Coppa Italia Chievo – Novara ed
ha precisato che gli stipendi del Novara venivano pagati puntualmente e che non
ricordava di compagni che avessero qualche difficoltà economica. Ha
aggiunto poi, su sollecitazione della Procura Federale, “ricordo solo vagamente che Shala Rijat aveva chiesto qualche
prestito a qualche compagno…”. Pur a voler considerare, per assurdo, una
semplice e indeterminata richiesta di prestito di denaro un elemento a supporto
del quadro indiziario a carico di Shala (sinceramente la cosa ci sembra
alquanto temeraria e, comunque, è stata smentita dagli altri tesserati del
Novara), anche in questo caso non può sfuggire la totale indeterminatezza ed
incertezza dei ricordi di Drascek che parla di un ricordo sbiadito (solo vagamente) e che per giunta non
precisa né a chi avrebbe chiesto Shala in prestito i soldi, né che somma
avrebbe chiesto. La Procura Federale sottace però che un attimo prima lo stesso
Drascek aveva precisato di non ricordare compagni di squadra che avessero
particolari difficoltà economiche. Né tantomeno la semplice dichiarazione resa
dallo stesso Drascek, tra l’altro smentita categoricamente da tutti gli altri
tesserati del Novara, secondo cui Shala aveva maggiore confidenza con Ventola e
anche con Bertani attenuata subito dopo (“anche
se non so se si frequentasse anche al di fuori”), potrebbe mai considerarsi
veramente significativa o, addirittura, porsi a presupposto di un coinvolgimento
così grave in capo allo stesso Shala. D’altronde, nell’audizione del 13.04.2012
davanti alla Procura Federale, Shala chiarisce di non conoscere né gli zingari,
né Gervasoni, né G.A. (Gegic) dal quale non è mai stato contattato; esclude,
poi, di aver incontrato alcuna persona
nel corso di quel ritiro o nei giorni precedenti che gli abbia proposto di
alterare il risultato della partita Chievo – Novara di Coppa Italia e precisa,
su richiesta della Procura Federale, di avere solo con Ujkani (portiere
titolare del Novara) rapporti di amicizia stretta e con gli altri (tra i quali
Ventola e Bertani) normali e buoni rapporti tra colleghi di lavoro.
Anche
in questo caso manca del tutto ciò che la legge richiede, ossia l’univocità di
conclusioni determinate da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Tanto
risulta incontrovertibilmente dallo stesso materiale probatorio acquisito dalla
Procura Federale che, facendo un triplo salto mortale con avvitamento, ha
ritenuto di dover deferire, tra gli altri, anche il malcapitato Shala.
La Procura Federale che ha fatto
sicuramente un lavoro immane e colossale nel cercare di venire a capo di un fenomeno
da estirpare al più presto (quello del calcioscommesse e delle sue
implicazioni), non ha tenuto in debita considerazione le falle incolmabili del
quadro indiziario a carico dello stesso Shala, per nulla corroborato da idonei
elementi di riscontro. Tale stato di cose, fondato sui relata refero, su ipotesi indeterminate e in qualche caso su
millanterie e chiacchiere da bar, ha macchiato in maniera indelebile la credibilità
e la dignità di un giocatore come Shala che, purtroppo, a seguito di tali
infamanti ed infondate accuse, sta facendo fatica a trovare una squadra di
categoria che lo rilanci nel calcio che merita.
Per le suesposte ragioni si confida nel
proscioglimento del giocatore Shala per insussistenza e infondatezza
dell’incolpazione contestatagli, essendo quantomeno insufficiente ed
indimostrata la prova della sua colpevolezza.
Si allegano copia del passaporto e del
documento di identità di Rijat Shala nonché nomina di difensore di fiducia per
il procedimento in oggetto.
Con
ossequi
Foggia,
lì 21.05.2012
–
Rijat Shala –
– Avv. Gianluca Guerrasio –
Nei prossimi giorni la commissione giudicante guidata dal presidente Sergio Artico emetterà le prime sentenze riguardanti i deferimenti della procura federale. Tra queste storie collegate all’inchiesta “New Last Bet” spicca una “storia”, quella dell’ex calciatore del Novara, il kossovaro Rijat Shala, che rischia 3 anni e 6 mesi. Come Sporteconomy abbiamo seguito con attenzione tutte le “difese” e quello che appare chiaro è l’assoluta estraneità del giocatore in esame, coinvolto, suo malgrado, dal pentito Carlo Gervasoni, senza che ci sia un elemento che possa far presumere o ricondurre ad elementi di illiceità conclamate. Proprio per questo, dopo un nostro precedente editoriale, abbiamo ritenuto corretto presentare il testo integrale della memoria difensiva dello studio dell’avvocato Gianluca Guerrasio (con sede a Foggia), perchè addetti ai lavori e semplici appassionati di calcio possano farsi una idea sul “caso” in questione. Crediamo che il fenomeno del totonero sia assolutamente una piaga endemica, però è altrettanto vero che i giudici devono valutare caso per caso e assolvere chi è innocente. Come è giusto che sia in un Paese democratico e garantista come è l’Italia. E crediamo che il presidente Artico saprà capire che non si può trasformare Shala, che vuole solo ritornare alla propria famiglia con l’immagine di una persona pulita e chiudere la carriera per scelta e non per una sentenza sportiva, in un “Enzo Tortora” del calcio. In attesa di assistere, nel prossimo mese di luglio a un nuovo “round”, questa volta dedicato ai big del calcio di serie A (come presumibilmente per il vice-capitano della S.s. Lazio, Stefano Mauri), speriamo che il metro di giudizio per tutti i soggetti coinvolti (direttamente e indirettamente) sia lo stesso, ovvero l’analisi dei fatti. Chi ha sbagliato paghi e anche duramente, ma chi è innocente deve essere assolto. Non c’è altra strada o soluzione possibile al riguardo.

