Stadi – Minniti (PD): la situazione negli stadi italiani
Il vice ministro dell’Interno, Marco Minniti (PD) ha risposto in Parlamento ad una interrogazione del sen. Vizzini (FI) sul tema degli stadi.
Pubblichiamo integralmente il testo della risposta:
“Come ricordato dall’interrogante nel corso della XIV Legislatura, con il decreto-legge 6 giugno 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu»), sono state adottate misure di prevenzione e contrasto al dilagante fenomeno della violenza negli stadi.
Tali disposizioni prevedono il prefiltraggio e l’ingresso selezionato degli spettatori, il biglietto nominativo, la possibilità di controllare elettronicamente all’ingresso la corrispondenza tra il nome scritto sul biglietto e la persona che entra, la separazione delle tifoserie negli stadi e la videosorveglianza. In corso di prima attuazione, tali disposizioni hanno prodotto effetti positivi. Tuttavia, già nel passaggio dal campionato 2005-2006 al campionato 2006-2007 si è registrato un nuovo incremento degli incidenti dovuti anche al fatto che molti impianti sportivi non sono stati adeguati agli standard di sicurezza imposti dalle norme richiamate. In taluni casi è emersa, perfino, una chiara volontà di elusione del disposto normativo.
Com’è noto, infatti, diversi stadi hanno certificato una capienza di poco inferiore ai 10.000 spettatori, alcuni addirittura di 9.999, in modo da sottrarsi agli adempimenti richiesti dal decreto Pisanu, le cui disposizioni trovano applicazione solo nei confronti delle strutture in grado di ospitare da 10.000 spettatori in su.
Al fine di far fronte in maniera incisiva alle problematiche evidenziate nell’interrogazione, il Governo, com’è noto, ha emanato il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, contenente «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Tra le misure introdotte dal decreto è opportuno, innanzitutto, ricordare l’abrogazione della possibilità per le autorità competenti di autorizzare l’apertura degli stadi anche in deroga ai requisiti prescritti, in conseguenza della quale gli incontri previsti nelle strutture non a norma si svolgeranno in assenza di pubblico.
A tale proposito si precisa che le misure strutturali ed organizzative, che per le previgenti disposizioni trovavano applicazione solo nei confronti delle strutture di capienza superiore a 10.000 spettatori, sono ora estese agli stadi di capienza superiore alle 7.500 unità.
Il decreto vieta, inoltre, l’intermediazione delle società sportive ospiti nella vendita dei biglietti alle proprie tifoserie, nell’ottica della prevenzione dei fenomeni di violenza che potrebbero verificarsi durante gli spostamenti collettivi dei tifosi.
Per quanto riguarda il divieto di accesso agli impianti sportivi, è stata introdotta la possibilità di applicare tale misura sulla base di condotte violente o pericolose per la sicurezza pubblica indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. La durata della misura può andare da un minimo di un anno, se applicata dal questore, ad un massimo di otto anni, se disposta dal giudice a seguito della sentenza di condanna. Tale misura, in sede di conversione, è stata estesa anche ai minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Sul fronte del rafforzamento della normativa penale vigente, oltre ad un inasprimento delle sanzioni, sono state introdotte novità di rilievo.
In particolare, hanno assunto rilevanza penale i fatti commessi nelle 24 ore antecedenti e successive allo svolgimento delle manifestazioni sportive e l’arresto verrà considerato «in flagranza» fino a 48 ore dal fatto nei confronti di coloro che lanciano o utilizzano, in modo da creare un pericolo concreto alle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere.
Inoltre, è stata estesa la possibilità di procedere con giudizio direttissimo e sono stati introdotti il nuovo reato di «lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive», nonché ulteriori circostanze aggravanti per i reati di minaccia, resistenza o violenza ad un pubblico ufficiale.
Per quanto concerne il coinvolgimento delle società sportive nella prevenzione dei fenomeni di violenza, auspicato dall’interrogante, il Governo ha previsto che esse possano direttamente provvedere all’adeguamento degli stadi agli standard di sicurezza.
Inoltre, il 12 aprile 2007, il Ministro dell’interno ha siglato insieme al Presidente del C.O.N.I. e al Presidente della F.i.g.c. un protocollo d’intesa, con il quale si stabilisce che, per il prossimo campionato, la gestione della sicurezza all’interno delle strutture sportive sarà affidata alle società stesse, lasciando alle Forze di polizia il controllo dell’ordine pubblico nell’area circostante.
Si ritiene opportuno precisare che è priorità del Governo adoperarsi affinché le nuove disposizioni ricevano effettiva attuazione, anche al fine di evitare per il futuro il riproporsi di tragici eventi analoghi a quelli recentemente verificatisi a Catania lo scorso 2 febbraio 2007, in occasione dell’incontro di calcio Catania-Palermo.
In tale prospettiva, l’Osservatorio per le manifestazioni sportive valuterà lo stato di avanzamento dei lavori negli stadi, finalizzati all’adeguamento delle strutture agli standard di sicurezza introdotti dalla nuova normativa.
Si evidenzia che le misure di cui sopra hanno consentito di ottenere, fin dalla loro entrata in vigore, una forte diminuzione dei dati concernenti gli episodi di violenza negli stadi. Infatti, nel periodo compreso tra il 10 febbraio ed il 6 aprile del corrente anno emerge, rispetto al corrispondente spazio temporale del 2006, che gli incontri di calcio nel corso dei quali si sono verificati incidenti sono diminuiti dell’83,7 per cento e che anche il numero dei contusi tra le Forze dell’ordine è drasticamente sceso al 93%. Ciò ha reso possibile impiegare un numero inferiore (pari al 5,18%) di operatori di polizia nei corrispondenti servizi di ordine pubblico, con conseguente risparmio, anche in termini economici, di risorse umane e logistiche.
Si condividono, inoltre, le osservazioni formulate dall’interrogante relative al fatto che la violenza negli stadi non nasce in quel contesto, ma trova genesi in una serie di fattori di natura sociale, totalmente estranei al mondo delle competizioni sportive.
Pertanto, accanto alla necessità delle citate disposizioni normative e della certezza dell’applicazione delle relative sanzioni, è ovviamente necessario elaborare delle politiche che mirino ad educare i giovani alla legalità, al rispetto delle istituzioni ed al concetto di convivenza civile.
A tale proposito, la legge di conversione del decreto-legge prevede che il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predisponga un programma di iniziative nelle scuole, nelle università e nei luoghi dove si svolgono attività sportive giovanili, allo scopo di infondere nelle nuove generazioni i valori ed i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica.
Infine, la citata legge di conversione prevede la redazione di un Codice di autoregolamentazione da applicare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi – da recepire con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e della giustizia avente lo scopo di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una leale competizione sportiva.”

