La posizione di FederSupporter rispetto al tema del Fair Play finanziario
Secondo l’avv. Dupont, lo stesso che nel 1995 fu protagonista della vertenza che portò all’ormai celebre sentenza Bosman, la regolamentazione in oggetto violerebbe la normativa UE sulla concorrenza.
In particolare, la tesi sostenuta dal sunnominato legale è che risulti violata quella norma che dichiara incompatibili con il mercato interno dell’Unione e vietati tutti quegli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del suddetto mercato.
Ciò premesso, nella lettera-esposto di Federsupporter del 3 maggio scorso al neo Ministro del Lavoro, Prof. Enrico Giovannini, avente lo scopo di richiamare l’attenzione del Ministro sull’attività svolta dagli Agenti dei calciatori (la lettera è consultabile sul sito www.federsupporter.it), si sottolineava, per inciso, come la normativa comunitaria facesse fortemente dubitare della legittimità della regolamentazione Uefa sul fair play finanziario.
A questo proposito, occorre tenere presente che le società di calcio professionistiche sono, in base alle norme UE, a tutti gli effetti, imprese e che l’attività da esse svolta è un’attività economica.
Ne consegue che la giurisprudenza europea ha stabilito che le norme sportive, pur non essendo lo sport assimilabile, in tutto e per tutto, a un normale settore dell’economia, devono rispettare il diritto comunitario in materia di concorrenza.
La medesima giurisprudenza ha sancito che, per aversi un accordo o un’intesa fra imprese, non è necessario né che tali accordo o intesa siano redatti in forma scritta né che siano vincolanti ai sensi del diritto interno, essendo sufficiente anche un semplice gentleman’s agreement, purchè risulti che le parti abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un certo modo.
In particolare, proprio alla luce di tale principio, gli Organi di Giustizia Europea, con riferimento alla regolamentazione FIFA dell’attività degli Agenti dei calciatori, nello stabilire nel 2005 che detta regolamentazione deve considerarsi un accordo tra imprese, hanno affermato che la regolamentazione di un’attività economica, non strettamente attinente alla libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, non può essere disciplinata “da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall’autorità pubblica, come appunto è la FIFA”, che la stessa regolamentazione non può essere ritenuta “compatibile con il diritto comunitario, visto che è questione segnatamente di rispettare libertà civili ed economiche” e che, dunque, “una regolamentazione siffatta, che disciplina un’attività economica toccando libertà fondamentali compete in linea di principio alle autorità pubbliche” (c.f.r. Tribunale Europeo di primo grado, 26 gennaio 2005, PIAU, causa T-193/02).
Naturalmente, a maggior ragione, i principi sopra riportati vanno estesi alle regolamentazioni adottate dall’Uefa.
Non vi è dubbio, quindi, che il fair play finanziario ha natura di accordo tra imprese e che, come tale, può essere vagliato in sede europea onde verificare se esso violi oppure no il divieto di provocare un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri o abbia l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno di detti Stati.
Ed è quello che, a quanto pare, si accinge a fare l’Avv. Dupont.
Non è certamente questo né il momento né è questa la sede per anticipare l’esito delle eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Europea.
Tuttavia, può essere utile riepilogare di seguito, in linea generale e astratta, alcuni principi e parametri cui, finora, tali Organi si sono attenuti nelle loro pronunce.
Fra tali principi e parametri, quello di autonomia e libertà di ciascun operatore sul mercato di determinare la condotta che egli intende perseguire, essendo rigorosamente vietato “che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale” (Corte di Giustizia Europea, 16 dicembre 1975, SUIKEL UNIE).
Il principio per il quale il pregiudizio alla concorrenza che un accordo tra imprese è in grado di procurare va valutato, allorché non si possa dimostrare che esso ha per oggetto quello di restringere la concorrenza stessa, “in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto” che rendano anche solo probabile “che esso è atto ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sugli scambi tra Stati membri in modo che possa nuocere al conseguimento degli scopi di un mercato unico fra Stati” (Corte di Giustizia Europea, 9 luglio 1969, VOLK, causa 5/69).
Aggiungasi che l’art. 101, paragrafo 1, del Testo sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in un elenco esemplificativo di accordi o intese vietate, riporta quelli che comportino la limitazione o il controllo degli investimenti.
Laddove il fair play finanziario, sia pure a regime dalla stagione sportiva 2019-2020 (dalla prossima stagione 2013-2014 lo sbilancio tollerato sarà al massimo del 45% sul bilancio relativo alla stagione 2012-2013), impone il pareggio di bilancio, proibendo alle società di indebitarsi per investimenti diversi da quelli in impianti sportivi e/o nei vivai giovanili, consentendo solo di far ricorso ad aumenti di capitale o a versamenti a fondo perduto del socio o dei soci di riferimento o del gruppo cui le società stesse facciano parte.
Divieto ed obbligo che possono limitare l’autonomia e la libertà di ciascun operatore economico di determinare la condotta che egli intende perseguire e che possono comportare una limitazione o un controllo degli investimenti.
D’altronde, se è vero che l’indebitamento per investimenti in impianti e nei vivai giovanili può accrescere la competitività di una società di calcio, altrettanto vero è che anche l’indebitamento per investimenti nell’acquisizione delle prestazioni di calciatori, manager, staff tecnico di qualità può accrescere tale competitività.
Valga, al riguardo, quanto scritto nella Relazione al Bilancio della Juventus al 30 giugno 2012 e, cioè: “il conseguimento dei risultati sportivi ed economici dipende dalla capacità di attrarre e trattenere manager, giocatori e staff tecnico di qualità e, pertanto, comporta il pagamento di stipendi in linea con quelli dei principali concorrenti in Italia ed in Europa. L’incapacità di trattenere le “key person” potrebbe avere un impatto negativo sull’effettiva capacità di gestione e sulle prospettive di crescita della Società”.
Nè l’indebitamento costituisce, di per sé, manifestazione di uno stato di insolvenza, consistendo quest’ultima, almeno secondo il nostro ordinamento, nella reiterata incapacità dell’imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: capacità che può essere assicurata, oltre che dalla redditività dell’impresa, anche dalla possibilità di ricorrere al credito a condizioni normali.
Quanto sopra al di là di pur ottime intenzioni, quale quella di “riportare stabilità e un senso economico comune nel calcio” (così il Presidente UEFA, Platini, il 22 maggio 2010).
Non sarebbe, però, il primo caso in cui le intenzioni non si traducono in soluzioni conformi e adeguate alle intenzioni medesime.
Non si vorrebbe, infatti, che l’effetto, sia pure potenziale ed involontario, fosse quello di cristallizzare ed ingessare il mondo del calcio a livello europeo, non promuovendo maggiore competizione e competitività, bensì, al contrario, conservando lo status quo.
Certo il ricorso all’indebitamento è un fattore di rischio per l’impresa, ma, quando sia accortamente praticato, può essere anche un fattore di promozione e sviluppo dell’impresa stessa, accrescendone la capacità di competere con imprese concorrenti.
D’altra parte, come si sta verificando nell’ambito delle politiche economiche europee degli Stati membri, a chi crede in uno stretto, rigoroso ed inflessibile vincolo di tendenziale pareggio dei bilanci, si contrappone chi, allo scopo di consentire sviluppo e crescita, crede che è necessario consentire una, sia pur prudente e controllata, politica di indebitamento.
Il fair play finanziario dinanzi agli Organi della Giustizia Europea. (Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale) – Su “Il Messaggero” del 7 maggio scorso è comparso un articolo recante la notizia che l’Avvocato belga Jean Luis Dupont, su incarico di un Agente belga di calciatori, si appresterebbe a portare all’esame degli Organi di Giustizia Europea la regolamentazione Uefa in materia di così detto “fair play finanziario”.

